Cassazione Penale, Sentenza n. 4341/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello confermativa della condanna per omicidio e lesioni stradali aggravati e per il reato di mancata assistenza/abbandono (art.589bis e 589ter c.p.; art.189, comma 7, d.lgs. n.285/1992). Ha articolato cinque motivi: 1) contestazione dell'applicazione dell'art.589ter (fuga), sostenendo che l'allontanamento non sia avvenuto nella immediatezza del sinistro (tempi e testimonianze); 2) analoga censura rispetto all'art.189, comma 7 (mancata assistenza); 3) deduzione che la fattispecie prevista dall'art.189, comma 7 dovesse essere assorbita dall'aggravante di cui all'art.589ter; 4) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ammissione di responsabilità, offerte risarcitorie, precedenti datati, donazione come fatto estraneo); 5) dedotta applicazione dell'art.81 c.p. per far decorrere la continuazione tra i due reati (affermazione che tutelerebbero lo stesso bene giuridico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi estrinsecamente aspecifici e mera riproposizione di censure già formulate in appello senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale; ha rilevato un errore di calcolo del ricorrente sui tempi (12 minuti effettivi tra arrivo soccorsi e avvistamento invece dei 26 indicati dal difensore) e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'allontanamento anteriore all'arrivo degli operanti. Ha respinto la tesi di assorbimento tra l'aggravante fuga (art.589ter) e il reato di mancata assistenza (art.189, comma 7), confermando che soltanto la fuga contemplate dal comma 6 può costituire reato autonomo assorbibile nella fattispecie complessa. Ha ritenuto infondato il motivo sulle attenuanti generiche, richiamando il principio secondo cui, dopo la riforma, non basta lo stato di incensuratezza e il giudice di merito può motivare l'esclusione sulla base di elementi negativi (precedenti, gravità del fatto, entità dei danni, condotte elusorie come donazioni). Ha altresì escluso la continuazione tra reati dolosi e colposi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Le condanne di merito rimangono efficaci (pena di anni 6 per omicidio stradale aggravato, anni 1 per il capo B, revoca patente, condanne civili e provvisionali).
Norme richiamate
art. 589bis cod.pen.
Norma che punisce l'omicidio stradale; nel caso è stata applicata in combinato con artt.589ter e aumenti di pena previsti dal comma 8, con esclusione dell'aggravante del comma 4 per sopraggiunti elementi probatori (test etilometrico tardivo).
art. 589ter cod.pen.
Aggravante connessa alla fuga del conducente dopo incidente mortale; la Corte ha ritenuto che la fuga costituisca fattispecie descrittiva autonoma che può integrare un'aggravante dell'omicidio stradale e non sia sovrapponibile automaticamente alla mancata assistenza.
art. 189, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (comma 6 e comma 7)
Comma 6 cod. strada riguarda la fuga del conducente dopo incidente; comma 7 riguarda la mancata assistenza/omissione di soccorso. La sentenza distingue le due fattispecie: la fuga (comma 6) è elemento costitutivo di reato autonomo che può risultare assorbito dall'aggravante 589ter nel reato complesso, mentre la mancata assistenza (comma 7) non è assorbita automaticamente dall'aggravante dell'omicidio stradale.
art. 81 cod.pen.
Istituto della continuazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione non è applicabile tra reato doloso e reato colposo, sicché non è operativa tra le fattispecie in esame.
art. 133 cod.pen.
Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che dopo la riforma non è più sufficiente l'incensuratezza e che il giudice di merito può valutare l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
art. 84 cod.pen.
Principio del reato complesso: la Corte ha richiamato il paradigma per spiegare quando una condotta integrante aggravante possa costituire reato autonomo assorbibile nella fattispecie complessa.
art. 606 cod.proc.pen.
Norma sulle motivazioni di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili per aspecificità e per mancato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 62bis cod.pen. (riforma richiamata)
Riferimento alla riforma che ha reso più rigorosa la concessione delle attenuanti generiche, richiedendo elementi positivi oltre l'incensuratezza.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi che riproducono pedissequamente le censure già formulate e respinte in appello, senza un critico e specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per aspecificità.
- La condotta di fuga immediata dopo un incidente può costituire un'aggravante autonoma rispetto all'omicidio stradale; la mancata assistenza (omissione di soccorso) è una fattispecie distinta e non è automaticamente assorbita dall'aggravante della fuga.
- L'istituto della continuazione non si applica tra reati dolosi e reati colposi, perché manca l'unicità del disegno criminoso richiesta dal dolo.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è più sufficiente l'assenza di precedenti: occorrono elementi di segno positivo e il giudice di merito può legittimamente motivare la loro esclusione richiamando la gravità della condotta e altre circostanze negativamente rilevanti.
- Nel valutare la responsabilità penale in casi di 'doppia conforme' (primo e secondo grado), la Corte di legittimità esamina congiuntamente le motivazioni dei due gradi di merito, che si integrano a vicenda per formare la valutazione complessiva.
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