Ordinanza n. 432/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione di affidamento incarico professionale per la redazione degli atti di aggiornamento catastale per acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare, n. 72 del 10 agosto 2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto dell'interruzione del processo dalla data in cui il difensore ha dichiarato la morte del ricorrente, senza esaminare i motivi di illegittimità dell'affidamento impugnato né definire la domanda di annullamento nel merito. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Atto impugnato: determinazione comunale di affidamento di un incarico professionale per la redazione degli atti di aggiornamento catastale connessi all'acquisizione gratuita di aree al patrimonio immobiliare
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale di affidamento dell'incarico professionale. Nel corso del giudizio, il suo difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, depositando il relativo certificato. Il Collegio ha quindi rilevato la necessità di interrompere il processo per l'evento interruttivo riguardante la parte costituita personalmente.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La disposizione impone di dare atto dell'interruzione del processo al verificarsi dell'evento interruttivo previsto dalle norme processuali applicabili.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Le norme disciplinano l'interruzione del processo per eventi riguardanti la parte, tra cui la morte della parte costituita personalmente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale base normativa, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il difensore comunica in giudizio la morte della parte assistita e deposita il relativo certificato, il giudice amministrativo deve dare atto dell'interruzione del processo dalla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- L'interruzione del processo per morte della parte impedisce al giudice di definire nel merito la domanda di annullamento fino alla prosecuzione o riassunzione del giudizio secondo le regole processuali applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 878/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 752/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 2385/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7120/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7136/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 21 apr 2026Ordinanza n. 7141/2026 - Roma, Sezione 2T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →