Sentenza n. 12216/2026 - Roma, Sezione 3T
Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10092-2024 resa dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 10092/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non hanno fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della decisione. Il giudice ha applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo non sindacabili in sede di ottemperanza i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderlo effettivo.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del debitore pubblico e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti sull'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto della decisione passata in giudicato, senza riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudice della cognizione.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine.
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