Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12216/2026 - Roma, Sezione 3T

Esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10092-2024 resa dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro

Giustizia amministrativa202510962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 10092/2024 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale non hanno fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della decisione. Il giudice ha applicato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ritenendo non sindacabili in sede di ottemperanza i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. L'Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderlo effettivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento del debitore pubblico e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti sull'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto della decisione passata in giudicato, senza riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudice della cognizione.
  • In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.