Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40224/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa. Due censure principali: 1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per mancata retrodatazione dei termini per applicazione della contestazione a catena con riferimento a presunta connessione qualificata tra il procedimento calabrese e un procedimento milanese; si sosteneva che gli elementi a base della misura calabrese erano desumibili prima del rinvio a giudizio milanese e quindi la custodia doveva essere retrodatata e dichiarata cessata; 2) errata applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, denunciando motivazione generica e la mancata considerazione del tempo trascorso e della necessità di una prognosi individualizzata sull'attualita del pericolo di reiterazione

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che le due associazioni contestate nei procedimenti calabrese e milanese fossero materialmente e temporalmente distinte, che nel procedimento milanese Cannata era imputato solo per reati-fine e non per l'associazione contestata in Calabria, e che gli elementi richiesti per la retrodatazione non risultavano presenti prima del rinvio a giudizio milanese (mancata previa desumibilità). Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici del riesame: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. non è stata superata, atteso il quadro fattuale consistente nella gravità e numerosita delle condotte, nel ruolo ricoperto dall'indagato, nei precedenti specifici e nella struttura organizzativa accertata; il decorso del tempo non ha automaticamente fatto venir meno le esigenze cautelari. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1-3

    Norma sostanziale sulle sostanze stupefacenti utilizzata per qualificare l'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e le aggravanti

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    Richiama l'aggravante di tipo mafioso applicata all'associazione dedotta a carico dell'indagato

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Regola la contestazione a catena e la retrodatazione dei termini di custodia cautelare; la Corte richiede la previa desumibilità degli elementi del secondo procedimento dagli atti anteriori al rinvio a giudizio del primo procedimento per applicare la retrodatazione, specie tra procedimenti diversi

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lettera c)

    Individua i presupposti delle esigenze cautelari; censurata come generica dal ricorrente ma ritenuta correttamente motivata dai giudici, sempre richiedendo motivazioni adeguate e specifiche

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (ad es. associazione di tipo mafioso); la difesa deve fornire elementi concreti e recenti per superarla

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulle spese processuali, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto

  • Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli

    Giurisprudenza citata dal ricorrente sul concetto di connessione qualificata e sulla possibilita di retrodatazione se gli elementi sono desumibili anteriormente al rinvio a giudizio

  • Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia

    Precedente che chiarisce l'unicita del caso in cui la retrodatazione opera per fatti oggetto di procedimenti diversi quando sussiste connessione qualificata e gli elementi erano desumibili prima del primo rinvio a giudizio

  • Sez. U., n. 45246 del 19/07/2012, Polcino

    Richiama la possibilita del riesame di riprodurre argomentazioni dell'ordinanza impugnata quando le deduzioni difensive sono generiche e inidonee a disarticolare il ragionamento probatorio

  • Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato

    Precisa condizioni piu stringenti per la retrodatazione quando non sussiste connessione qualificata, incluse l'identita dell'autorita' procedente e la scelta del Pubblico Ministero

  • Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino

    Sottolinea che il decorso del cosiddetto tempo silente puo contribuire al superamento della presunzione relativa ma non basta da solo; occorre valutazione di elementi concreti e recenti

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di custodia cautelare tra provvedimenti afferenti a procedimenti diversi richiede la prova che gli elementi a base della seconda misura fossero previa desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio del primo procedimento; la sola conoscenza di elementi vicini nel tempo non è sufficiente
  • La connessione qualificata puo giustificare la retrodatazione, ma la Corte richiede una verifica stringente della 'previa desumibilità' e della corrispondenza materiale delle imputazioni: la presenza in altro procedimento soltanto di reati-fine non implica automaticamente la desumibilita della partecipazione associativa
  • Il giudice del riesame puo richiamare e riprodurre argomentazioni del provvedimento impugnato quando le censure difensive sono generiche; per essere efficaci i motivi devono essere specifici e ben articolati
  • Dopo la riforma del 2015 la sussistenza delle esigenze cautelari richiede una prognosi individualizzata e attuale del rischio di reiterazione: il decorso del tempo e' un elemento rilevante ma non determinante se sussistono elementi concreti di pericolosita o precedenti specifici
  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. puo essere superata solo con elementi concreti, recenti e specifici; in assenza di tali elementi la misura cautelare puo restare giustificata anche se i fatti sono risalenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.