Cassazione Penale, Sentenza n. 40224/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con aggravante mafiosa. Due censure principali: 1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per mancata retrodatazione dei termini per applicazione della contestazione a catena con riferimento a presunta connessione qualificata tra il procedimento calabrese e un procedimento milanese; si sosteneva che gli elementi a base della misura calabrese erano desumibili prima del rinvio a giudizio milanese e quindi la custodia doveva essere retrodatata e dichiarata cessata; 2) errata applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, denunciando motivazione generica e la mancata considerazione del tempo trascorso e della necessità di una prognosi individualizzata sull'attualita del pericolo di reiterazione
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto che le due associazioni contestate nei procedimenti calabrese e milanese fossero materialmente e temporalmente distinte, che nel procedimento milanese Cannata era imputato solo per reati-fine e non per l'associazione contestata in Calabria, e che gli elementi richiesti per la retrodatazione non risultavano presenti prima del rinvio a giudizio milanese (mancata previa desumibilità). Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici del riesame: la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. non è stata superata, atteso il quadro fattuale consistente nella gravità e numerosita delle condotte, nel ruolo ricoperto dall'indagato, nei precedenti specifici e nella struttura organizzativa accertata; il decorso del tempo non ha automaticamente fatto venir meno le esigenze cautelari. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1-3
Norma sostanziale sulle sostanze stupefacenti utilizzata per qualificare l'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e le aggravanti
Codice penale, art. 416-bis.1
Richiama l'aggravante di tipo mafioso applicata all'associazione dedotta a carico dell'indagato
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Regola la contestazione a catena e la retrodatazione dei termini di custodia cautelare; la Corte richiede la previa desumibilità degli elementi del secondo procedimento dagli atti anteriori al rinvio a giudizio del primo procedimento per applicare la retrodatazione, specie tra procedimenti diversi
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lettera c)
Individua i presupposti delle esigenze cautelari; censurata come generica dal ricorrente ma ritenuta correttamente motivata dai giudici, sempre richiedendo motivazioni adeguate e specifiche
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (ad es. associazione di tipo mafioso); la difesa deve fornire elementi concreti e recenti per superarla
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle spese processuali, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto
Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli
Giurisprudenza citata dal ricorrente sul concetto di connessione qualificata e sulla possibilita di retrodatazione se gli elementi sono desumibili anteriormente al rinvio a giudizio
Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia
Precedente che chiarisce l'unicita del caso in cui la retrodatazione opera per fatti oggetto di procedimenti diversi quando sussiste connessione qualificata e gli elementi erano desumibili prima del primo rinvio a giudizio
Sez. U., n. 45246 del 19/07/2012, Polcino
Richiama la possibilita del riesame di riprodurre argomentazioni dell'ordinanza impugnata quando le deduzioni difensive sono generiche e inidonee a disarticolare il ragionamento probatorio
Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato
Precisa condizioni piu stringenti per la retrodatazione quando non sussiste connessione qualificata, incluse l'identita dell'autorita' procedente e la scelta del Pubblico Ministero
Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino
Sottolinea che il decorso del cosiddetto tempo silente puo contribuire al superamento della presunzione relativa ma non basta da solo; occorre valutazione di elementi concreti e recenti
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare tra provvedimenti afferenti a procedimenti diversi richiede la prova che gli elementi a base della seconda misura fossero previa desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio del primo procedimento; la sola conoscenza di elementi vicini nel tempo non è sufficiente
- La connessione qualificata puo giustificare la retrodatazione, ma la Corte richiede una verifica stringente della 'previa desumibilità' e della corrispondenza materiale delle imputazioni: la presenza in altro procedimento soltanto di reati-fine non implica automaticamente la desumibilita della partecipazione associativa
- Il giudice del riesame puo richiamare e riprodurre argomentazioni del provvedimento impugnato quando le censure difensive sono generiche; per essere efficaci i motivi devono essere specifici e ben articolati
- Dopo la riforma del 2015 la sussistenza delle esigenze cautelari richiede una prognosi individualizzata e attuale del rischio di reiterazione: il decorso del tempo e' un elemento rilevante ma non determinante se sussistono elementi concreti di pericolosita o precedenti specifici
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. puo essere superata solo con elementi concreti, recenti e specifici; in assenza di tali elementi la misura cautelare puo restare giustificata anche se i fatti sono risalenti
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