Sentenza del 20/01/2021 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Atto impositivo - Firma - Legittimazione del delegato - Conferimento delega - Ordine di servizio da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto ammissibile il conferimento della delega mediante ordine di servizio del Direttore Provinciale che individua il delegato in relazione all'incarico ricoperto. Di conseguenza la sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del delegato è stata considerata legittima e l'impugnazione è stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della sottoscrizione dell'atto impositivo sostenendo l'assenza di legittimazione del soggetto che aveva firmato. La questione verteva sul modo in cui era stato conferito il potere di firma al delegato: se la delega fosse necessaria in forma specifica o se potesse essere validamente attribuita tramite ordini di servizio interni emanati dal Direttore Provinciale che individuano il soggetto delegato con riferimento all'incarico svolto nell'ambito delle articolazioni dell'ufficio.
Norme richiamate
Regole interne e prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia di conferimento della delega tramite ordini di servizio
La norma/prassi è stata interpretata nel senso che il Direttore Provinciale può legittimamente conferire deleghe tramite ordini di servizio che individuano il soggetto delegato con riferimento all'incarico occupato nell'ambito dell'ufficio, idonei a legittimare la sottoscrizione di atti impositivi
Massime di principio
- La delega per la sottoscrizione di atti impositivi può essere conferita validamente tramite ordini di servizio interni che individuino il delegato riferendolo alla funzione/incarico ricoperto.
- Non è necessariamente richiesta una delega formale pubblica oltre all'ordine di servizio interno, purché risulti identificabile la fonte del potere e l'ambito della delega.
- Chi contesta la legittimazione del firmatario ha l'onere di provare l'assenza o l'inefficacia della delega; l'esistenza di un ordine di servizio che individua il delegato è elemento significativo a favore dell'ente.
- La firma del delegato è valida se apposta in presenza di un ordine di servizio efficace nel tempo e riferibile all'incarico svolto; per maggiore certezza amministrativa è opportuno documentare la delega e la sua durata.
- In situazioni analoghe, valutare sempre la documentazione interna (ordini di servizio, organigrammi, atti di nomina) per verificare la legittimazione e prevenire contestazioni giudiziarie.
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