Sentenza n. 2629/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di revoca dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per asserito abbandono dell’immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assegnatario dell’alloggio e asseritamente dimorante stabilmente nell’immobile, ha impugnato la determinazione comunale di revoca dell’assegnazione, deducendo di avervi mantenuto la propria stabile dimora, come comprovato dalla residenza anagrafica, dalla disponibilità materiale dell’alloggio, dalla presenza di effetti personali e dal pagamento del canone e delle utenze. Ha sostenuto che il Comune avesse desunto l’abbandono dalla sola assenza riscontrata durante gli accessi della Polizia municipale, senza considerare la possibile giustificazione lavorativa dell’assenza e senza svolgere ulteriori accertamenti. Ha quindi dedotto travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione delle garanzie partecipative, dei principi di trasparenza e buon andamento e insufficienza degli elementi posti a fondamento della revoca. Ha inoltre lamentato la mancata ostensione del verbale della Polizia municipale e ha chiesto l’accertamento del diritto a permanere nell’alloggio. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sottoponendo la questione al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha distinto tra la fase antecedente all’assegnazione, nella quale l’amministrazione esercita poteri autoritativi e sussiste la giurisdizione amministrativa, e la fase successiva all’assegnazione, nella quale la controversia riguarda la permanenza o l’estinzione del rapporto già costituito e le parti sono titolari di diritti e obblighi in un rapporto paritetico. Nel caso concreto, l’assegnazione era già intervenuta e la revoca, pur così denominata dal Comune, era fondata su una causa sopravvenuta di cessazione del rapporto, ossia l’asserito abbandono dell’alloggio. L’accertamento dell’effettiva destinazione dell’immobile a stabile abitazione costituiva una verifica fattuale cui la disciplina ricollega la perdita del titolo, senza esercizio di autonoma discrezionalità amministrativa. Pertanto, la controversia concerneva il diritto soggettivo alla conservazione dell’alloggio e spettava al giudice ordinario. Il giudice ordinario è stato indicato quale giudice munito di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. È stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta inammissibilità della pretesa davanti al giudice amministrativo, e sono state integralmente compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione in sede camerale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio, prima di decidere su di essa.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Il giudice ha ritenuto insussistente il requisito della non manifesta infondatezza necessario per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, equiparando a tale carenza la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto cui si riferisce la controversia: la fase antecedente all’assegnazione appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre la fase successiva all’assegnazione appartiene, di regola, alla giurisdizione ordinaria.
- Le controversie sulla decadenza, revoca o rilascio di un alloggio ERP per fatti sopravvenuti all’assegnazione spettano al giudice ordinario quando l’amministrazione si limita ad accertare presupposti vincolati di cessazione del rapporto, senza esercitare un autonomo potere discrezionale di natura pubblicistica.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non rilevano né il nomen iuris attribuito dall’amministrazione al provvedimento né la qualificazione formale della domanda o dei vizi dedotti; occorre avere riguardo al petitum sostanziale, alla natura della posizione giuridica fatta valere e al rapporto controverso.
- Quando la controversia riguarda la conservazione dell’alloggio già assegnato e l’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni di utilizzazione dell’immobile, la posizione dell’assegnatario è configurabile come diritto soggettivo e non come interesse legittimo, salvo l’esercizio di un autonomo potere discrezionale pubblicistico.
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