Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento delle note della ASL di Frosinone prot. n. 86196 del 16 ottobre 2017 e prot. n. 81818 del 2 ottobre 2017, recanti richiesta di emissione di nota di credito pari ad euro 392.600,44 per prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2016 a carico del servizio sanitario regionale e concernente la differenza tra l’importo fatturato e il valore della produzione al netto degli abbattimenti tariffari contrattualmente previsti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa201700882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note della ASL di Frosinone con richiesta di emissione di una nota di credito di euro 392.600,44 per prestazioni sanitarie erogate nel 2016

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato le note con cui la ASL di Frosinone le aveva richiesto l'emissione di una nota di credito pari a euro 392.600,44, corrispondente alla differenza tra l'importo fatturato per prestazioni sanitarie convenzionate rese nel 2016 e il valore della produzione al netto degli abbattimenti tariffari contrattualmente previsti. La ricorrente ha contestato il diritto della ASL alla restituzione della somma, sostenendo di essersi attenuta agli impegni contrattuali. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente la determinazione economica della remunerazione delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto concessorio e non l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Secondo il Collegio, il petitum riguarda la dedotta non spettanza alla ASL delle somme richieste e, quindi, la quantificazione economica delle prestazioni lecitamente rese dalla struttura privata nel quadro del rapporto concessorio. La controversia si colloca a valle del rapporto concessorio, concerne gli esiti dei controlli sull'attività svolta e pone in discussione un accertamento tecnico-economico, non una valutazione discrezionale o l'esercizio di potestà pubblicistiche. Le controversie sulla remunerazione delle prestazioni rese da soggetti privati accreditati rientrano pertanto nella giurisdizione ordinaria. Il TAR ha precisato che la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini e alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale nella definizione della controversia.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale nella definizione della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale nella definizione della controversia.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando hanno a oggetto esclusivamente la spettanza o la quantificazione delle somme dovute, senza contestare l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell'amministrazione.
  • Le contestazioni sugli esiti dei controlli di appropriatezza, congruità e applicazione degli abbattimenti tariffari, quando si traducano in una controversia tecnico-economica sulla remunerazione delle prestazioni rese nell'ambito di un rapporto concessorio, non coinvolgono il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione e appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • La controversia si colloca a valle del rapporto concessorio e resta devoluta al giudice ordinario quando non riguarda l'instaurazione, la modificazione autoritativa o la cessazione del rapporto concessorio, ma soltanto gli esiti economici dell'attività già svolta.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.