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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35522/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il professionista aveva agito per ottenere il pagamento di ulteriori compensi per l'attività di perizia e liquidazione svolta in relazione a distinti sinistri stradali, al netto di un anticipo già corrisposto. Sosteneva che, per le prestazioni rese, dovesse applicarsi in via analogica il sistema tariffario a vacazione previsto per i periti industriali, così da riconoscere importi ulteriori rispetto a quelli già versati. In sede di merito il Tribunale aveva riformato la decisione favorevole del giudice di pace, ritenendo improponibili le domande per abusivo frazionamento del credito, perché le diverse pretese derivavano da un rapporto unitario regolato da accordi scritti che disciplinavano in modo complessivo l'attività e il compenso. Il ricorrente ha censurato, con quattro motivi, sia la valutazione sull'abusivo frazionamento sia la ritenuta inefficacia del disconoscimento dei documenti contrattuali, sostenendo che uno dei documenti fosse stato validamente disconosciuto, che l'altro fosse irrilevante perché successivo ai fatti, e che comunque gli accordi non coprissero le attività aggiuntive oggetto delle pretese giudiziarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché non si confrontavano con la ratio decidendi sulla specificità del disconoscimento di conformità dei documenti e difettavano di specificità o decisività rispetto alla motivazione del Tribunale. Ha inoltre ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il consolidato orientamento in tema di divieto di frazionamento abusivo del credito: domande relative a crediti distinti ma derivanti dal medesimo rapporto e dallo stesso fatto costitutivo possono essere proposte separatamente solo in presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, che nel caso non era emerso. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, in conseguenza del rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    è richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 2697 c.c.

    è evocato indirettamente nel riferimento ai principi sul disconoscimento e alla necessità di specificità delle contestazioni documentali

  • art. 2041 c.c.

    non è applicato direttamente, ma il testo richiama il fatto che il generico interesse alla tutela processuale non basta a giustificare la frammentazione delle azioni

  • art. 117 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo disponibile

Massime di principio

  • Le domande aventi a oggetto diversi crediti, pur derivanti da un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte separatamente solo se sussista un interesse oggettivamente valutabile del creditore alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento integra abuso del processo.
  • Quando le pretese si fondano sullo stesso rapporto quadro e su presupposti comuni, la loro trattazione unitaria è la regola, soprattutto se l'accertamento separato determinerebbe duplicazione istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
  • Il disconoscimento di conformità di documenti prodotti in copia deve essere specifico e puntuale, indicando il singolo documento contestato; un disconoscimento generico è inefficace.
  • In sede di legittimità non è sufficiente opporre una diversa lettura dei fatti o del contenuto degli accordi: il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare con precisione l'errore giuridico o logico denunciato.
  • La mera allegazione di un interesse a ottenere un più rapido accertamento delle singole pretese non basta a giustificare la proposizione di giudizi separati quando i crediti siano fondati su un nucleo fattuale e negoziale comune.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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