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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 583/2024, pubblicata in data 05 marzo 2024 dal Tribunale di Torino Sez. Lavoro, in persona del Dott. Lorenzo Audisio nell'ambito del procedimento recante n. 5636/2023 R.G., notificata munita dell'attestazione exart. 475 c.p.c. ai fini dell'esecuzione forzata, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva liquidato somme in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero in copia conforme munita dell'attestazione prevista dall'art. 475 c.p.c. ai fini dell'esecuzione forzata. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero in copia conforme ai fini dell'esecuzione forzata, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è stato ritenuto proponibile perché, alla sua proposizione, era inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento da parte delle amministrazioni debitrici.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario azionata era stata notificata in copia conforme munita dell'attestazione necessaria ai fini dell'esecuzione forzata.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione in copia conforme ai fini dell'esecuzione forzata, sia decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per l'adempimento e risulti l'inottemperanza dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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