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Sentenza

Sentenza n. 751/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento dell'illegittimita' e il conseguente ANNULLAMENTO del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da ZAHID ARMEEN presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan ;

Giustizia amministrativa202514382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, presentata presso l'Ambasciata italiana di Islamabad

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza relativa all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione, da parte della competente sede diplomatica, di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto avesse soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda è stata considerata idonea a realizzare l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata però posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto il ricorso è stato proposto contro il silenzio relativo all'istanza di attivazione del procedimento per il visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il Collegio lo ha applicato poiché l'amministrazione ha attivato il procedimento fissando l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo cui l'amministrazione era tenuta può determinare la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere non implica necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: il giudice può compensarle valorizzando il comportamento operoso tenuto dall'amministrazione nel corso del giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato quando disposto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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