Ordinanza n. 14194/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_Chimica e Propedeutica Biochimica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, comprensivo di “errata corrige” del 24 giugno 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale diniego e mancata ostensione di documenti relativi alle prove del semestre filtro, alla loro correzione, gestione e associazione dei punteggi, nell'ambito del giudizio principale contro il mancato inserimento nella graduatoria nazionale e la mancata ammissione al secondo semestre di Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (studente candidato)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente, dopo aver sostenuto le prove del semestre filtro previste per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, ha impugnato gli atti ministeriali e universitari della procedura, gli esiti delle prove, le graduatorie nazionali e il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre, chiedendo anche l'ammissione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento. Nel corso del giudizio ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso ai documenti ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 nei confronti del Ministero, del Cineca e dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Dopo la trasmissione di parte della documentazione, ha dichiarato di conservare interesse all'ostensione del verbale o della documentazione di correzione delle proprie prove; dei questionari somministrati con le relative risposte corrette; dei moduli risposta e delle minute; dei verbali relativi alle aule, alla consegna e alla custodia dei plichi; delle linee guida e indicazioni sulla gestione e correzione delle prove, incluse le domande a completamento; nonché dei verbali o della documentazione relativa all'associazione dei punteggi alle schede anagrafiche. Quanto al Ministero, il parziale diniego espresso con nota del 2 marzo 2026 non è stato impugnato con motivi aggiunti. Per i documenti richiesti a Cineca e all'Università, il ricorrente ha mantenuto interesse all'accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso relativa ai documenti richiesti al Ministero, perché quest'ultimo aveva adottato un diniego espresso nel corso del giudizio e tale atto non era stato impugnato con motivi aggiunti entro il termine decadenziale. Il giudice ha inoltre rilevato la sopravvenuta carenza di interesse per i documenti già trasmessi o non più richiesti. La domanda è stata invece accolta nei confronti di Cineca e dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, nei limiti della documentazione effettivamente esistente. Per la correzione delle prove, non risultando formato un verbale unitario cartaceo, Cineca e l'Università devono fornire la documentazione informatica o altra documentazione corrispondente, contenente i quesiti somministrati, le risposte date e il punteggio attribuito, oppure dichiarare formalmente l'inesistenza del verbale tradizionale. L'Università deve ostendere i moduli risposta e le minute, ove conservati, oppure dichiararne formalmente l'inesistenza o lo smarrimento; se le copie informatiche sono detenute da Cineca, deve provvedere quest'ultimo. L'Università deve inoltre ostendere i verbali relativi alle aule, alla consegna e alla custodia dei plichi, salvo dichiarazione formale di inesistenza. Cineca deve ostendere la propria relazione sul sistema di correzione e valutazione e la nota del 19 novembre 2025, nonché eventuali ulteriori linee guida ministeriali in loro possesso, salvo dichiarazione di inesistenza. Quanto all'associazione tra punteggi e dati anagrafici, deve essere prodotta la documentazione relativa all'operazione nella forma esistente, oppure deve essere dichiarata formalmente l'inesistenza di un verbale tradizionale. Cineca e l'Università devono consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e depositare in giudizio la documentazione ostesa entro lo stesso termine. Le spese della fase di accesso, quantificate in euro 500 oltre accessori, sono state poste solidalmente a carico di Cineca e dell'Università; sono state compensate nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. n. 241/1990
Fondano il diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti dal candidato.
art. 22, comma 4, l. n. 241/1990
non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo
L'accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e non informazioni prive di forma documentale.
art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006
l’amministrazione non è tenuta a elaborare dati per soddisfare le richieste di accesso
L'amministrazione non deve creare o rielaborare dati nuovi per soddisfare l'istanza; deve ostendere la documentazione esistente nella forma in cui si trova.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente la proposizione della domanda giudiziale di accesso nel corso del giudizio pendente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha avvisato le parti della possibile improcedibilità della domanda relativa al diniego ministeriale sopravvenuto e non impugnato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Era richiamato nella domanda principale per la richiesta di condanna in forma specifica, ma non costituisce oggetto della decisione resa in questa fase di accesso.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso, pur essendo diretto all'accertamento della sussistenza del diritto all'ostensione, segue uno schema impugnatorio: se, durante il processo, l'amministrazione adotta un diniego espresso sull'istanza di accesso, il ricorrente deve impugnarlo con motivi aggiunti entro il termine decadenziale; in mancanza, la domanda originaria diviene improcedibile.
- Il diritto di accesso riguarda i documenti amministrativi esistenti e non impone all'amministrazione di creare un documento nuovo, elaborare dati o ricostruire informazioni prive di forma documentale.
- Quando l'attività amministrativa è svolta tramite piattaforme informatiche e non viene formato un verbale unitario tradizionale, l'amministrazione o il soggetto che detiene i dati deve ostendere la documentazione corrispondente nella forma effettivamente esistente, inclusi i dati e i tracciati idonei a rappresentare le operazioni compiute, oppure dichiarare formalmente l'inesistenza del documento richiesto.
- L'accesso ai documenti relativi a una prova selettiva può comprendere gli elaborati, i moduli di risposta, i verbali delle operazioni d'aula e di custodia, le regole operative e la documentazione relativa all'attribuzione dei punteggi, purché tali documenti esistano e siano detenuti dall'amministrazione o dal soggetto responsabile della gestione della procedura.
- Quando la detenzione dei documenti è ripartita tra più soggetti coinvolti nella procedura, ciascun soggetto è tenuto all'ostensione per quanto di propria competenza; se il documento non è detenuto o non esiste, deve renderne una dichiarazione formale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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