Sentenza n. 513/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento dei provvedimenti prot. n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- della Guardia di Finanza - -OMISSIS-, in risposta alle istanze rispettivamente di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, comunicati ai ricorrenti a mezzo PEC del 03/03/2023, 03/03/2023 e 10/03/2033, con i quali si nega il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto; nonché per il riconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del riconoscimento e della liquidazione dell'indennità di compensazione per il servizio prestato in giornate destinate al riposo settimanale o in festività infrasettimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (militari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui l'amministrazione ha negato il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità prevista per il servizio prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali. Hanno dedotto il diritto all'indennità ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, chiedendo anche il pagamento degli arretrati relativi al decennio precedente, oltre a interessi e rivalutazione. A sostegno hanno prodotto prospetti indicanti, per ciascun ricorrente, le giornate di servizio non remunerate. L'amministrazione ha negato il beneficio richiamando, tra l'altro, l'efficacia inter partes della precedente sentenza invocata dai militari e la sua non definitività in quanto appellata. La difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la non spettanza dell'indennità.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, annullando i dinieghi, accertando il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità e condannando l'amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento, confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 54, comma 3, del d.P.R. n. 164/2002 remunera il disagio derivante dal servizio prestato in una giornata destinata al riposo. La nozione comprende sia la domenica e le festività infrasettimanali, sia il diverso giorno previamente programmato come riposo settimanale. La preventiva programmazione dei turni non esclude il beneficio, poiché manca una base normativa in tal senso. Inoltre, l'indennità compensativa e il riposo compensativo sono istituti distinti: il secondo compensa il mancato riposo, mentre la prima remunera il disagio del lavoro prestato in giornata festiva o destinata al riposo; pertanto possono spettare cumulativamente. L'amministrazione è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 (poi incrementata ad euro 8,00, n.d.r.), a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero
La disposizione riconosce un'indennità per il disagio derivante dal servizio prestato in una giornata destinata al riposo settimanale o in una festività infrasettimanale, senza che la preventiva programmazione del turno o la fruizione del riposo compensativo ne escludano la spettanza.
art. 43 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza
Tutti i militari hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale da fruire, di norma, in giorno festivo; quando l’attività di servizio viene esplicata in giorno festivo ovvero già prefissato come riposo settimanale, l’interessato può richiedere di fruire del giorno di recupero
Il giorno destinato al riposo settimanale comprende sia, di norma, la domenica, equiparata al festivo infrasettimanale, sia il diverso giorno previamente programmato come riposo settimanale.
art. 28, comma 3, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
La disposizione è richiamata, insieme ad altre norme della stessa materia, per confermare che la preventiva programmazione dei turni di riposo non incide sulla spettanza dell'indennità compensativa.
art. 38, comma 4, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51
La disposizione è richiamata quale ulteriore conferma dell'assenza di una condizione normativa che subordini l'indennità alla mancata programmazione del turno.
art. 27, comma 4, d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39
La disposizione è richiamata per ribadire che il beneficio economico compensativo spetta indipendentemente dalla preventiva programmazione dei turni di riposo.
Massime di principio
- L'indennità prevista per il personale della Guardia di Finanza che presta servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o in un festivo infrasettimanale remunera il disagio del lavoro svolto in quella giornata e spetta anche quando il giorno di servizio coincida con la domenica o con un'altra festività, indipendentemente dalla preventiva programmazione del turno di riposo.
- La nozione di giorno destinato al riposo settimanale comprende sia il giorno festivo normalmente destinato al riposo, sia il diverso giorno previamente programmato come riposo settimanale secondo i turni di servizio.
- Il riposo compensativo e l'indennità compensativa hanno causa e funzione differenti: il primo ristora la perdita del riposo, mentre la seconda remunera il disagio della prestazione lavorativa in una giornata festiva o destinata al riposo; i due benefici possono pertanto spettare cumulativamente.
- In assenza di una specifica previsione normativa che la escluda, la preventiva programmazione dei turni di riposo non può essere utilizzata dall'amministrazione per negare l'indennità compensativa dovuta per il servizio prestato in una giornata destinata al riposo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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