Sentenza n. 615/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva annullato il provvedimento di assegnazione di sole 9 ore di sostegno, compensando integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, frequentante la scuola secondaria di primo grado e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, aveva ricevuto soltanto 9 ore di sostegno a fronte di un orario curricolare di 30 ore. Il TAR aveva riconosciuto la manifesta fondatezza della domanda di annullamento, ma aveva compensato integralmente le spese processuali, anche in considerazione della definizione del giudizio nella fase cautelare. I genitori hanno appellato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo error in iudicando e in procedendo, violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., dell'art. 111, comma 6, Cost., nonché motivazione insufficiente, carente e apparente. In particolare, hanno sostenuto che la compensazione non fosse sorretta da una motivazione idonea e non ricorressero ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la regola generale è la condanna della parte soccombente e che la compensazione costituisce un'eccezione, la quale richiede una motivazione rafforzata e specifica. La motivazione del TAR, fondata sul fatto che il giudizio fosse stato definito già in fase cautelare, non rispettava tale onere, poiché la rapidità della definizione era stata determinata dalla solerzia del giudice e aveva consentito di ottenere la tutela relativa al diritto allo studio e agli aiuti alla disabilità. La manifesta fondatezza della domanda, inoltre, evidenziava la soccombenza dell'amministrazione e non giustificava la compensazione. Il giudice d'appello ha quindi liquidato le spese del primo grado in euro 1.500, oltre spese generali, accessori di legge e refusione del contributo unificato, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 2.500, oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
La statuizione sulla compensazione delle spese legali è erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza stabilito dalla legge.
Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, in via generale, il principio della soccombenza; la compensazione, quale deroga, richiede una motivazione specifica e rafforzata.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza.
La parte soccombente deve essere condannata alle spese, salvo che ricorrano ragioni idonee a giustificare la compensazione, adeguatamente esplicitate.
art. 111, comma 6, Cost.
Motivazione insufficiente, carente e/o apparente relativamente alla compensazione delle spese di lite.
La statuizione sulle spese deve essere motivata; quando il giudice deroga al principio della soccombenza mediante compensazione, la motivazione deve essere effettiva e specifica.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
Situazione di handicap grave.
La norma è richiamata quale presupposto della condizione di disabilità grave del minore, cui si riferiva la controversia sull'assegnazione dell'insegnante di sostegno.
art. 17, comma 8-bis, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128
È stato esteso il regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili.
L'esenzione dal contributo unificato mira a consentire alle famiglie di soggetti disabili di accedere alla tutela giurisdizionale senza sostenere costi gravosi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la condanna della parte soccombente alle spese costituisce la regola generale, mentre la compensazione è un'eccezione.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione rafforzata e specifica, idonea a rendere riconoscibili le ragioni concrete della deroga al principio della soccombenza.
- La mera definizione del giudizio nella fase cautelare, di per sé, non costituisce ragione sufficiente per compensare le spese, soprattutto quando la rapidità della definizione dipenda dalla solerzia del giudice e consenta al ricorrente di conseguire il bene della vita richiesto.
- Il giudice non può porre le spese a carico della parte vittoriosa né adottare una statuizione abnorme sulle spese; la manifesta fondatezza della domanda rafforza, in assenza di ulteriori ragioni specifiche, l'applicazione del principio di soccombenza.
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