Sentenza n. 595/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Salerno - Sezione Prima - n. 540/2025, pubblicata il 20.03.2025, con la quale è stato accolto il ricorso n. R.G. 98/2025, con condanna dell'Amministrazione soccombente alle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, in qualità di difensori attributari “che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato ove dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato o tardivo pagamento delle spese di giudizio liquidate dalla sentenza del TAR Campania – Salerno n. 540/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione soccombente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 540/2025, che aveva accolto il precedente ricorso e condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha effettuato il pagamento dovuto. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza virtuale e per la condanna ex art. 26, comma 2, c.p.a., lamentando la condotta processuale dell'amministrazione, che avrebbe inizialmente opposto documentazione riferita a un titolo diverso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'amministrazione resistente, in ragione del tardivo adempimento, e liquidate in euro 800,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato. È stata invece respinta la richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., poiché una difesa temeraria richiede, oltre all'erroneità giuridica, un grado accentuatamente anormale di imprudenza, imperizia o negligenza, non ravvisato nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 26, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La condanna per responsabilità aggravata richiede una condotta processuale temeraria; l'erroneità della difesa non è sufficiente, occorrendo anche imprudenza, imperizia o negligenza di grado accentuatamente anormale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nel corso del processo e integralmente satisfattivo della pretesa comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il tardivo adempimento dell'amministrazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a. non può fondarsi sulla sola erroneità della difesa, ma richiede un grado accentuatamente anormale di imprudenza, imperizia o negligenza.
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