Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24414/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena. Si deduce la violazione del principio di proporzione interna nella continuazione: in sede di cognizione i fatti di cessione di stupefacenti uniti in continuazione avevano comportato un aumento di un mese per ciascuno, mentre in sede esecutiva fatti omogenei hanno determinato aumenti molto superiori (sei mesi per un episodio e un anno per un altro), creando uno squilibrio nella commisurazione interna della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo la discrezionalità del giudice di merito ed esecuzione, ha affermato che deve essere rispettato un principio di proporzione interna tra gli aumenti applicati ai singoli reati in continuazione. La differenza risulta macroscopica e non adeguatamente giustificata; perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sulla misura della pena alla Corte di Appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    art. 671, comma 2, codice di procedura penale

    La norma consente al giudice di apprezzare la gravità dei singoli episodi per determinare l'aumento nei casi di continuazione entro i limiti del comma 2; tuttavia la Corte interpreta tale discrezionalità come compatibile solo con il rispetto di un principio di proporzione interna tra gli aumenti applicati ai singoli reati e richiede motivazione comparativa quando le valutazioni in sede esecutiva si discostino significativamente da quelle operate in sede di cognizione.

Massime di principio

  • Nel calcolo della pena per reati in continuazione il giudice ha ampia discrezionalità, ma deve rispettare un equilibrio interno tra gli aumenti attribuiti ai singoli reati.
  • Se in sede esecutiva gli aumenti per continuazione risultano molto superiori rispetto a quelli stabiliti in sede di cognizione, il giudice deve fornire una motivazione specifica che confronti le valutazioni già effettuate nel giudizio di cognizione.
  • La difesa può impugnare con successo la determinazione della pena quando vi è una sproporzione macroscopica non giustificata tra gli aumenti applicati ai singoli episodi.
  • La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento alla sola determinazione della pena e disporre il rinvio per un nuovo esame sul punto, senza rimettere in discussione le statuizioni irrevocabili sui singoli reati.
  • In sede esecutiva il giudice deve riferirsi ai criteri e alle valutazioni adottate nel giudizio di cognizione sul reato divenuto satellite, spiegando le ragioni di eventuali difformità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.