Cassazione Civile, Ordinanza n. 11653/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino del Gambia ai sensi dell'art. 13 del T.U. immigrazione. Il Giudice di pace, dopo un primo rigetto cassato per difetto di motivazione, ha nuovamente respinto l'opposizione ritenendo: che il decreto fosse tradotto in inglese, lingua ufficiale del Gambia; che una prima domanda di protezione internazionale fosse stata respinta nel 2014 senza impugnazione; che una seconda domanda reiterata fosse stata dichiarata inammissibile nel 2019; che nel Paese di origine vi fosse un governo democratico; e che non risultasse alcuna istanza di permesso di soggiorno. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 7, D.lgs. 286/1998 per mancata traduzione nella lingua madre mandingo e per asserita inidoneità della traduzione in lingua veicolare; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento del decreto perché emesso in pendenza del termine per impugnare la decisione della Commissione territoriale sulla domanda reiterata di protezione internazionale; 3) violazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), e 10-bis, comma 6, D.lgs. 286/1998, nonché degli artt. 35-bis e 32, comma 4, D.lgs. 25/2008, sempre per la dedotta invalidità dell'espulsione in pendenza del termine di ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, asseritamente non notificato; 4) violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 3 L. 241/1990 per mancata considerazione del divieto di refoulement e delle condizioni di vulnerabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non cogliesse la ratio decidendi, poiché il Giudice di pace aveva fondato il rigetto non sulla traduzione in lingua veicolare, ma sul fatto che l'inglese fosse lingua ufficiale del Gambia, circostanza ritenuta idonea a integrare la presunzione legale di conoscenza del testo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito non si era pronunciato sulla specifica doglianza relativa alla mancata notificazione del provvedimento della Commissione territoriale di Caserta del 2 aprile 2019, dichiarativo dell'inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, e quindi sul mancato decorso del termine di impugnazione. Ha conseguentemente dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Napoli, in persona di magistrato diverso, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 D.lgs. 286/1998
comma 7; comma 2, lett. b)
la traduzione del decreto di espulsione deve rispettare le garanzie informative previste dalla norma; la traduzione in inglese è ritenuta sufficiente quando tale lingua è ufficiale nel Paese di origine, perché ciò integra una presunzione legale di conoscenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato congiuntamente al vizio di omessa pronuncia/omesso esame
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente introdotte
art. 35-bis D.lgs. 25/2008
è il termine/rito di impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale, rilevante ai fini della pendenza del termine di ricorso
art. 29 D.lgs. 25/2008
richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale
art. 32, comma 4, D.lgs. 25/2008
richiamato come norma di raccordo con la disciplina dell'espulsione e della protezione internazionale
art. 10-bis, comma 6, D.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta invalidità del decreto espulsivo
art. 19 D.lgs. 286/1998
richiamato a tutela del divieto di espulsione nei casi vietati e del principio di non refoulement
art. 8 CEDU
invocato quale parametro convenzionale a tutela della vita privata e familiare e contro l'allontanamento illegittimo
art. 3 L. 241/1990
richiamato per il dovere di motivazione del provvedimento amministrativo
Massime di principio
- In tema di espulsione dello straniero, la traduzione del provvedimento in una lingua ufficiale del Paese di origine può soddisfare il requisito informativo imposto dall'art. 13, comma 7, D.lgs. 286/1998, in quanto consente di presumere legalmente la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
- La censura di legittimità è inammissibile quando non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si confronta con una motivazione diversa e non decisiva nel caso concreto.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulla deduzione relativa alla mancata notificazione del provvedimento della Commissione territoriale, quando da essa dipende la verifica della pendenza del termine per impugnare e, quindi, la legittimità del successivo decreto di espulsione.
- Quando il primo motivo è inammissibile e il secondo è fondato su un vizio decisivo di omessa pronuncia, gli ulteriori motivi che presuppongono il riesame della medesima questione restano assorbiti.
- La verifica della validità del decreto di espulsione adottato dopo una decisione in materia di protezione internazionale richiede l'accertamento puntuale della notificazione di tale decisione e del decorso del termine per proporre ricorso.
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