Sentenza n. 2461/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a. – dell'informativa del Prefetto della Provincia di Napoli prot. int. n.-OMISSIS-, con la quale si “Informa [che] per la società, per le motivazioni sopra esposte, allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”; “ b. - di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli per tentativi di infiltrazione mafiosa e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia deducendo: A) violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 ed eccesso di potere per sviamento, per l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale; B) violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, per la mancata valutazione dell’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa; C) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 91 e 93 d.lgs. n. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, contestando la rilevanza degli elementi riferiti all’amministratore di fatto e agli altri soggetti menzionati nel provvedimento. L’interdittiva traeva origine da accessi ispettivi nei quali il formale amministratore della società aveva dichiarato di non gestirla, qualificandosi come lavoratore operativo, mentre le direttive e la retribuzione provenivano dall’amministratore di fatto di altra società già colpita da interdittiva. La Prefettura aveva inoltre rilevato la coincidenza o sovrapposizione della sede, dell’attività e della direzione delle due imprese, nonché ulteriori elementi risultanti dalle banche dati e dagli accertamenti investigativi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto all’omesso contraddittorio, ha ritenuto legittima la deroga prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, poiché il provvedimento indicava specifiche esigenze di celerità e un quadro fattuale chiaro, caratterizzato dalla sovrapposizione di sede, settore di attività e direzione tra la società ricorrente e altra società già interdetta. La Prefettura aveva inoltre motivato che una nuova partecipazione non avrebbe apportato elementi utili, essendo già stata svolta la procedura partecipativa relativa alla precedente interdittiva, e che l’urgenza derivava dall’esigenza di impedire la prosecuzione di un’attività esposta al rischio di infiltrazione mafiosa. La censura è stata ritenuta generica, non essendo stati indicati elementi concreti che la partecipazione avrebbe potuto introdurre. Quanto all’art. 94-bis, il TAR ha escluso l’obbligo di valutare misure di prevenzione collaborativa, rilevando che il forte e non occasionale legame tra le imprese impediva di qualificare il rischio come mero contagio occasionale. Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, il Collegio ha ritenuto adeguatamente comprovato il ruolo direttivo esclusivo e decisivo dell’amministratore di fatto, anche in ragione delle dichiarazioni rese dal formale amministratore, che aveva escluso di svolgere funzioni gestorie. Tali elementi giustificavano l’estensione alla società ricorrente delle controindicazioni già emerse nei confronti dell’altra impresa. Spese compensate per la serietà degli interessi incisi dall’azione amministrativa.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva fondata sui tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale disciplina dell’informazione antimafia e dei presupposti per l’adozione della misura prefettizia.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La partecipazione procedimentale può essere omessa in presenza di particolari esigenze di celerità, purché l’amministrazione motivi specificamente sull’urgenza e sulla non utilità del contraddittorio alla luce della gravità e chiarezza degli elementi indiziari.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa non risultano accessibili quando il rischio di infiltrazione deriva da un legame forte, strutturale e non occasionale tra imprese e non da un mero contagio occasionale.
art. 93 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri e agli accertamenti posti a fondamento dell’informazione antimafia; il TAR ha ritenuto adeguata l’istruttoria svolta.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento esponeva gli elementi di sovrapposizione societaria, il ruolo dell’amministratore di fatto, le esigenze di urgenza e le ragioni dell’omesso contraddittorio.
Massime di principio
- La partecipazione procedimentale prevista per l’adozione dell’informazione antimafia non ha carattere assoluto: può essere omessa quando ricorrano specifiche esigenze di celerità e il quadro indiziario sia chiaro e grave, a condizione che il Prefetto motivi concretamente sia sull’urgenza sia sull’inutilità del contraddittorio rispetto all’esito del procedimento.
- L’omissione del contraddittorio non è giustificata dal solo carattere astrattamente preventivo dell’interdittiva antimafia; occorre una valutazione riferita al pericolo concreto di condizionamento mafioso e alla possibilità che l’intervento partecipativo incida effettivamente sulla decisione.
- La sovrapposizione sostanziale di sede, attività e direzione tra una società da esaminare e un’impresa già destinataria di interdittiva può consentire di estendere alla prima gli elementi di controindicazione emersi a carico dell’amministratore di fatto comune, soprattutto quando il formale amministratore dichiari di non esercitare effettive funzioni gestorie.
- Le misure di prevenzione collaborativa non sono necessariamente applicabili quando il collegamento con l’impresa controindicata sia strutturale, intenso e non occasionale: in tale situazione il rischio non è qualificabile come mero contagio occasionale.
- Ai fini dell’interdittiva antimafia, la Prefettura può valorizzare elementi convergenti dai quali emerga che il formale amministratore è privo di effettivi poteri e che altra persona esercita in concreto la direzione dell’impresa; tali elementi possono integrare un’istruttoria sufficiente sul rischio di infiltrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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