Sentenza n. 5159/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'ottemperanza - alla pronuncia arbitrale resa dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i contratti pubblici in Roma, resa tra le parti in epigrafe indicate, pronunciata il 3.3.2014, depositata presso la Cancelleria della Camera arbitrale il successivo giorno 4, depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma con verbale del 19 giugno 2014, dichiarata esecutiva dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma il 24.6.2014, al quale è stata apposta la formula esecutiva il 14.7.2014 e così notificata al Comune di Irgoli il giorno 11 - 15 settembre 2014; - alla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione terza civile, n. 3390 del 2.5.2019 pubblicata il 21.5.2019 nel procedimento recante r.g.n. 6164/2014 instaurato dal Comune di Irgoli ed avente ad oggetto l'impugnativa del lodo arbitrale di cui al precedente punto; - all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25006 del 9.3.2021, pubblicata il 15.9.2021 nel procedimento recante n. 25918/2019 proposto dal Comune di Irgoli, munita di formula esecutiva il 27.12.2021, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6164/2014 di cui al precedente punto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione da parte del Comune di Irgoli di un lodo arbitrale esecutivo e delle successive pronunce della Corte d’Appello di Roma e della Corte di Cassazione
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettere b) ed e), c.p.a., chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire tre titoli esecutivi: un lodo arbitrale pronunciato nel marzo 2014 e dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione del lodo e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali, e l’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, con ulteriore condanna alle spese. La ricorrente chiedeva il pagamento complessivo di Euro 271.016,45, oltre Euro 414,68 per marche da bollo, notificazione e registrazione, le spese liquidate nei giudizi civile e di legittimità e gli interessi legali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato perfezionamento dei presupposti dell’ottemperanza, sostenendo inoltre di avere già adempiuto, almeno parzialmente, al debito derivante dai titoli. In particolare, ha dedotto di aver versato complessivamente Euro 144.193,13 in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale Ordinario di Napoli, nell’ambito di un pignoramento presso terzi promosso da una società creditrice della ricorrente. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile parziale inammissibilità del ricorso. Ha quindi verificato, per la sentenza della Corte d’Appello e per l’ordinanza della Corte di Cassazione, l’assenza della notificazione in forma esecutiva anteriormente all’avvio dell’azione di ottemperanza, richiesta dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Quanto al lodo arbitrale, il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato, ma nei limiti dell’importo ancora dovuto, detratte le somme già versate dal Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’azione di ottemperanza limitatamente alla sentenza della Corte d’Appello di Roma e all’ordinanza della Corte di Cassazione, poiché tali titoli non erano stati previamente notificati in forma esecutiva al Comune, con conseguente mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato invece ritenuto ammissibile e fondato quanto al lodo arbitrale esecutivo del 2014, essendo stato notificato al Comune e azionato dopo il decorso del termine previsto. Il Comune è stato condannato a dare piena esecuzione al lodo, pagando le somme ancora dovute, previa detrazione degli importi già versati in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale Ordinario di Napoli. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di persistente inadempimento, il Prefetto di Nuoro è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere all’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
comma 2, lettere b) ed e)
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione dei titoli azionati.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il lodo e ha nominato il commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La notificazione in forma esecutiva del titolo all’amministrazione debitrice costituisce presupposto dell’azione esecutiva e dell’ottemperanza; il ricorso non può essere proposto prima del decorso di 120 giorni da tale notificazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile parziale inammissibilità del ricorso rilevata sulla base degli atti.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021, relativa alle competenze del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La notificazione in forma esecutiva del titolo giudiziale all’amministrazione debitrice, anteriormente all’avvio dell’azione, costituisce presupposto di ammissibilità del giudizio di ottemperanza; in mancanza, l’azione è inammissibile limitatamente al titolo non notificato.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve decorrere dalla notificazione in forma esecutiva del titolo all’amministrazione debitrice e l’azione di ottemperanza non può essere intrapresa prima della sua scadenza.
- Quando l’amministrazione dimostra di avere eseguito parzialmente il titolo, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare il pagamento soltanto delle somme ancora dovute, detraendo gli importi già versati in esecuzione del medesimo obbligo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento allo scadere del termine assegnato.
- La parziale reciproca soccombenza derivante dall’inammissibilità dell’azione per alcuni titoli e dall’accoglimento, nei limiti dell’adempimento già effettuato, per altro titolo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
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