Ordinanza n. 1282/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 2) della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Campania per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocata in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie, elenco dei vincitori e atti relativi alla correzione e valutazione della prova scritta del concorso per 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alla posizione del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale, chiedendo l'annullamento degli esiti della prova scritta, delle graduatorie e degli atti connessi, nonché l'accertamento del diritto al riesame del punteggio e alla conseguente ricollocazione in graduatoria. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i vizi sostanziali dedotti, rinviando ai motivi contenuti nel ricorso introduttivo. In camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, suscettibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha quindi deciso nel merito né sulla fondatezza dei motivi relativi alla prova scritta, al punteggio e alla graduatoria. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria, ritenendoli potenziali controinteressati. Considerato l'elevato numero dei destinatari e le difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e obblighi di mantenimento online della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità del ricorso. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è stata fissata al 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata rinunciata dal ricorrente e, pertanto, non è stata oggetto di valutazione sostanziale.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è stata ritenuta sufficiente per consentire la prosecuzione iniziale del giudizio, ferma la necessità di integrare il contraddittorio.
art. 41, comma 4, c.p.a.
La presenza di un numero elevato di controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi giustificano l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che devono partecipare al giudizio; nella fattispecie l'ordine riguarda tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata secondo le modalità stabilite dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento, entro i termini perentori fissati, dell'ordine di integrazione del contraddittorio e del deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso concorsuale può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei interessati, anche se il ricorso è stato inizialmente notificato ad almeno un controinteressato.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo le modalità informative necessarie a garantire la conoscibilità del giudizio.
- I termini assegnati dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e per depositare la prova dell'adempimento sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia alla domanda cautelare comporta la presa d'atto della rinuncia e preclude la decisione cautelare, senza anticipare alcuna valutazione sulla fondatezza dell'impugnazione nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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