Sentenza n. 850/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio della provincia BAT rispetto alla richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico presentata da Acquedotto Pugliese S.p.a. nell'interesse di un utente che necessita di allaccio idrico fognario urgente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di autorizzazione alla manomissione della sede stradale provinciale per la posa di una condotta idrico-fognaria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., ricorso avverso il silenzio serbato dalla Provincia su un'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione alla manomissione della sede stradale provinciale, necessaria all'esecuzione di lavori di posa di una condotta idrico-fognaria in favore di un utente privato. La Provincia ha sostenuto che non vi sarebbe stata inerzia, poiché la documentazione integrativa sarebbe rimasta incompleta fino al 14 maggio 2026, e ha dedotto inoltre il difetto di giurisdizione amministrativa, assumendo che il canone unico patrimoniale (CUP), alla luce della giurisprudenza richiamata, avrebbe natura tributaria. Nel corso del giudizio sono intervenuti il pagamento del CUP da parte dell'utente e la prestazione di una cauzione valida da parte del subappaltatore, mentre la Provincia ha adottato il provvedimento richiesto. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento richiesto. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione: l'oggetto del giudizio era il silenzio sull'obbligo della Provincia di concludere il procedimento autorizzatorio relativo alla manomissione stradale, ai sensi dell'art. 25 del Codice della strada e degli artt. 65-67 del relativo regolamento, non l'accertamento della debenza del CUP. L'autorizzazione o il diniego costituiscono provvedimenti amministrativi e la posizione della richiedente è un interesse legittimo al rilascio del titolo; il CUP rileva soltanto quale elemento procedimentale e ostacolo opposto dall'amministrazione, senza trasformare la controversia in una lite tributaria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni. Il contributo unificato è stato posto a carico della Provincia secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione era comunque tenuta a pronunciarsi entro il termine di conclusione del procedimento e la sua iniziale inerzia aveva indotto la ricorrente a proporre il ricorso.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 104/2010
Consente di agire contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 25 d.lgs. 285/1992
Costituisce la base normativa del procedimento relativo all'autorizzazione per interventi e attraversamenti sulla sede stradale.
artt. 65-67 d.P.R. 495/1992
Disciplinano gli aspetti regolamentari delle autorizzazioni relative a interventi sulla sede stradale.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nella disciplina della decisione adottata in camera di consiglio.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
Consente di porre il contributo unificato a carico dell'amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, anche quando il giudizio si definisce per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- La controversia sull'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'istanza di autorizzazione per lavori sulla sede stradale appartiene alla giurisdizione amministrativa quando ha ad oggetto l'obbligo di concludere il procedimento e l'adozione di un provvedimento espresso, poiché la posizione del richiedente è di interesse legittimo.
- La circostanza che nel procedimento autorizzatorio rilevi il pagamento di un canone, anche se qualificabile come tributo, non muta l'oggetto e la natura della controversia in una lite tributaria quando non sia chiesto l'accertamento della debenza del canone, ma soltanto la conclusione del procedimento e il rilascio o diniego del titolo amministrativo.
- L'adozione, nelle more del giudizio avverso il silenzio, del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato.
- Ai fini della soccombenza virtuale, l'amministrazione può essere onerata del contributo unificato quando la sua iniziale inerzia, consistente nella mancata risposta entro il termine procedimentale, abbia reso necessario il ricorso, anche se il giudizio si conclude per cessata materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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