Cassazione Penale, Sentenza n. 37063/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'omessa notificazione del decreto di citazione di appello al difensore di fiducia integri una nullità d'ordine generale insanabile anche se la notifica è stata effettuata a un difensore d'ufficio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p.: il decreto di citazione per l'udienza di appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato (Avv. Manuel Stampigli), ma ad altro difensore (Avv. Nicola Giribaldi) non nominato dall'imputato. Lamentata nullità dell'intero giudizio di appello per mancata notifica al difensore scelto dall'imputato e quindi impossibilità per questi di prepararsi adeguatamente.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato era stato condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; utilizzata per qualificare il reato oggetto del procedimento.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Richiama le norme sulla forma e contenuto degli avvisi e dei decreti di citazione; la Corte ha ritenuto che la mancata notificazione al difensore di fiducia costituisca vizio che incide sulla regolarità del procedimento d'appello.
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Norma sulle conseguenze della mancata o irregolare notificazione; interpretata nel senso che l'omessa notificazione al difensore di fiducia determina una nullità insanabile del giudizio di impugnazione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014)
Costante orientamento secondo cui la mancata notificazione del provvedimento di citazione per appello al difensore di fiducia integra una nullità d'ordine generale e insanabile, non sanata dalla notifica a difensore d'ufficio.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato dall'imputato fin dal primo grado; la sua omissione può determinare la nullità insanabile dell'intero giudizio di appello.
- La notifica al difensore d'ufficio non supplisce all'omessa notificazione al difensore di fiducia; il diritto dell'imputato a scegliere e avere assistenza dal difensore di fiducia è preminente.
- La nullità da violazione delle regole di notifica in materia di impugnazioni è di carattere generale quando impedisce al difensore di fiducia di esercitare adeguatamente il diritto di difesa nel termine stabilito per la comparizione.
- In situazioni analoghe, la parte interessata può ottenere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio se prova che la notifica non è stata eseguita al difensore di fiducia nominato.
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