Sentenza n. 3547/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6438/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 23.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 24344/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.12.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 ottobre 2025 e il giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 17 dicembre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione, al pagamento delle somme dovute e degli accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini per la proposizione dell'azione di ottemperanza e quelli del rito camerale, nonché ritualmente notificata la sentenza ottemperanda. Ha accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora fosse ormai decorso il periodo temporale previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'imputabilità del ritardo all'inerzia amministrativa impediscono all'amministrazione di avvalersi del proprio inadempimento. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere anche all'eventuale stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere dall'amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini relativi al rito camerale applicabile.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per fruire di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di obbligazione fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte, la cui concessione richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete.
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