Ordinanza n. 4080/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riammissione al primo corso utile di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fondato sulla persistente inidoneità fisica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della riammissione al primo corso utile, richiesta dopo il recupero dall'infortunio che aveva determinato le dimissioni dal 225° corso allievi agenti, deducendo l'erroneità delle valutazioni della commissione medico-legale e contestando il giudizio di persistente inidoneità fisica. Ha prospettato l'applicazione della causa di non idoneità prevista dalla tabella A, punto 7), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, richiamando referti e consulenze tecniche di parte che, a suo avviso, avrebbero smentito la diagnosi dell'amministrazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione del diniego e, implicitamente, lo svolgimento di verificazione sulle condizioni fisiche e sull'idoneità al servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha escluso anche la necessità di disporre indagini istruttorie o una verificazione. Le consulenze di parte non hanno fornito un principio di prova sufficiente dell'errore diagnostico dell'amministrazione: una certificazione indicava una riduzione significativa dell'articolarità della caviglia, mentre un'altra perizia sosteneva l'idoneità al servizio soltanto con prescrizioni, confermando comunque una compromissione della meccanica articolare. È quindi risultata non manifestamente irragionevole la valutazione di inidoneità e non è stato ravvisato il fumus necessario per la sospensione. Il giudice ha inoltre ritenuto non comparabile la posizione dell'allievo non ancora nominato con quella del soggetto già assunto, il quale, in caso di non idoneità ai ruoli operativi, può transitare nei ruoli civili: prima della nomina non è esigibile dall'amministrazione l'assunzione di soggetti non proficuamente impiegabili nei servizi d'istituto. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-ter, comma 1, lett. d), d.P.R. 335/1982
La disposizione costituisce il fondamento della richiesta di riammissione al primo corso utile dopo le dimissioni dell'allievo agente per infortunio.
tabella A, punto 7), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
È indicata dal ricorrente quale possibile causa normativa di non idoneità fisica applicata dall'amministrazione; il giudice non procede tuttavia a una decisione definitiva sulla sua concreta applicazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta per l'assenza di un sufficiente fumus boni iuris.
artt. 19 e 66 c.p.a.
La verificazione non è stata disposta perché mancava un principio di prova dell'errore diagnostico dell'amministrazione idoneo a mettere in discussione le valutazioni medico-legali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le valutazioni medico-legali dell'amministrazione possono essere messe in discussione mediante verificazione solo quando il ricorrente fornisca un principio di prova concreto e attendibile dell'errore diagnostico o dell'illogicità del giudizio di inidoneità.
- La mera produzione di consulenze tecniche di parte non impone lo svolgimento di una verificazione quando gli stessi documenti evidenzino una compromissione funzionale compatibile con il giudizio amministrativo di non idoneità.
- La posizione dell'allievo di una forza di polizia non ancora nominato non è equiparabile a quella del dipendente già assunto: l'amministrazione non è tenuta ad assumere chi, prima della nomina, non risulti proficuamente impiegabile nei servizi d'istituto.
- La possibilità di transito nei ruoli civili prevista per il personale già assunto e divenuto non idoneo ai servizi operativi non si estende automaticamente agli aspiranti o agli allievi non ancora nominati.
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