Sentenza n. 3793/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento con il quale è stata disposta dal Consiglio di Classe IAI dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore -OMISSIS- di -OMISSIS- la non ammissione alla seconda classe di -OMISSIS-, comunicata il 20.06.2024; - della pagella scolastica del giugno 2024 nella parte dedicata allo scrutinio finale recante il voto “cinque” nella disciplina matematica, il voto “quattro” in fisica e il voto “quattro” nella disciplina tecniche di rappresentazione grafica, nonché del risultato finale di non ammissione alla classe successiva; (all.1a) - di tutti i verbali di riunione della commissioni relativa agli scrutini, delle griglie di correzione e valutazione per alunni DSA; - di ogni provvedimento di scrutinio finale; - delle verifiche intermedie nelle materie di matematica, fisica e tecniche e rappresentazione grafica; - Di ogni atto infraprocedimentale; - Di ogni altro atto e/o provvedimento a cui siano riferibili le censure contenute nei motivi di ricorso, compreso il PDP del 16.12.2023; Con riserva di proporre separato ricorso per la condanna della amministrazione intimata al risarcimento dei danni per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione dello studente alla seconda classe, pagella scolastica e atti dello scrutinio finale relativi all’anno scolastico 2023-2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione dello studente alla seconda classe di un istituto statale di istruzione superiore, contestando la valutazione finale, inclusi i voti insufficienti riportati in matematica, fisica e tecniche di rappresentazione grafica, nonché gli atti dello scrutinio e le verifiche intermedie. È stato dedotto che l’istituto non avrebbe adeguato la didattica alle esigenze dello studente, certificato per disturbi specifici dell’apprendimento fin dall’età di nove anni, secondo le specifiche valutazioni cliniche, e che il consiglio di classe non avrebbe considerato complessivamente il percorso scolastico dell’alunno. L’amministrazione ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta. Successivamente il TAR ha chiesto alle parti di chiarire se permanesse l’interesse alla decisione, avvertendo che l’inerzia avrebbe potuto comportare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Né i ricorrenti né il Ministero hanno dato riscontro; i ricorrenti non hanno depositato memorie e non sono comparsi alla camera di consiglio fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla mancata personalizzazione della didattica, alla valutazione degli studenti con DSA e alla legittimità dello scrutinio finale. Il giudice ha ritenuto che l’inerzia della parte ricorrente, protrattasi nonostante l’ordinanza istruttoria e la successiva comunicazione di fissazione della camera di consiglio contenente un espresso avvertimento, costituisse una manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal comportamento processuale delle parti; nel caso concreto è stato richiamato quale fondamento dell’improcedibilità conseguente all’inerzia della parte onerata di chiarire la permanenza dell’interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato quale base processuale per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la fissazione della camera di consiglio per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, con possibilità di dichiarare l’improcedibilità in caso di inerzia.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel provvedimento per giustificare l’oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita espressamente la parte a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, avvertendola delle conseguenze processuali dell’inerzia, il mancato riscontro può integrare una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’inerzia della parte ricorrente deve essere valutata insieme al complessivo comportamento processuale: la mancata risposta a un’ordinanza istruttoria, l’assenza di memorie e la mancata comparizione alla camera di consiglio fissata ai soli fini della verifica dell’interesse possono costituire elementi convergenti per dichiarare l’improcedibilità.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere svolta mediante camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, c.p.a.; se la parte manifesta espressamente l’interesse, la controversia deve essere trattata nel merito, mentre l’inerzia, a fronte di un espresso avvertimento, può condurre all’improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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