Cassazione Penale, Sentenza n. 20338/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce la mancata riduzione della pena per il rito abbreviato, lamentando che la Corte d'appello non abbia fatto specifica menzione della riduzione né in motivazione né in dispositivo, con conseguente possibile omissione nell'applicazione del beneficio previsto per il giudizio abbreviato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che la sentenza impugnata debba essere letta unitariamente: la Corte d'appello ha preso espressamente a riferimento la pena risultante dopo la riduzione già operata in primo grado per il rito abbreviato (quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa), ha derubricato i reati ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ha ricalcolato il cumulo giuridico (art. 81 cod. pen.) portandolo in via matematica a due anni e tre mesi e euro 6.000,00 di multa e quindi ha applicato la riduzione per il rito fino a pervenire alla pena indicata nel dispositivo di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Perciò la mancata enunciazione testuale della formula della riduzione non invalida il risultato sostanziale che risulta comprensibile dal contesto. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma è stata richiamata per la derubricazione delle fattispecie in ipotesi di lieve entità; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile tale comma per rideterminare la qualificazione dei reati.
codice penale
L'art. 81 è stato applicato per il cumulo giuridico delle pene derivanti dalle varie fattispecie considerate in continuazione, fornendo la base per il calcolo aritmetico della pena complessiva prima dell'ulteriore riduzione.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione limita l'enunciazione del motivo in Cassazione ai fini della motivazione; il ricorso è stato formulato nei termini strettamente necessari previsti da tale norma e la Corte ha proceduto all'esame entro tali limiti.
Massime di principio
- Se la sentenza d'appello ricalcola le pene dopo aver modificato la qualificazione dei reati, la riduzione per il rito abbreviato può essere ritenuta applicata anche se non indicata con formula espressa, purché il contesto motivazionale e il dispositivo consentano di ricostruire chiaramente il calcolo.
- La mancata esplicita menzione di un beneficio processuale non è necessariamente decisiva se il risultato sostanziale è evidente dalla comparazione tra la pena di partenza e quella disposta in dispositivo; il giudice di legittimità valuta l'insieme del ragionamento logico-giuridico.
- In caso di cumulo di più pene (art. 81 cod. pen.), è opportuno che il giudice renda comprensibile il calcolo aritmetico e l'ordine delle operazioni (cumulo prima, poi eventuali riduzioni), per evitare contestazioni formali che richiedano chiarimenti.
- La difesa che ritenga violata l'applicazione di una riduzione per il rito dovrebbe chiedere espressamente in sede di appello o proporre i necessari motivi istruttori per ottenere una menzione chiara; in Cassazione l'omessa formula può risultare superata dal quadro complessivo.
- Quando si derubricano reati per lieve entità ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, è necessario verificare sia la nuova qualificazione che l'impatto sul cumulo delle pene e sull'applicazione di eventuali benefici processuali.
Testo integrale
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