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Sentenza

Sentenza n. 1121/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR che aveva disposto il pagamento delle spese legali e il rimborso del contributo unificato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori di somme)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Salerno n. 138/2025, non appellata, nella parte in cui poneva a carico delle amministrazioni resistenti il pagamento delle spese legali e il rimborso del contributo unificato. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno comunicato di avere richiesto la documentazione e le coordinate IBAN necessarie e di avere successivamente liquidato le somme dovute, depositando il relativo decreto di liquidazione. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale dei ricorrenti mediante il pagamento delle somme liquidate nella sentenza oggetto di ottemperanza. Il Collegio ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui la cessazione va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti, in ragione del tardivo adempimento, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell’azione di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione, nel corso del giudizio, dell’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente mediante l’azione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando un provvedimento o un comportamento autonomamente adottato dall’amministrazione nel corso del processo realizzi integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere contiene un accertamento nel merito della pretesa azionata e presuppone la verifica della piena soddisfazione del bene della vita richiesto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza determina la cessazione della materia del contendere se il pagamento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente.
  • La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo amministrativo non esclude la condanna alle spese quando l’adempimento sia intervenuto tardivamente e abbia reso necessario il ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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