Sentenza n. 51/2026 - Torino, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 3034/2024 del Tribunale di Torino, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione da parte del Ministero di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di quattro mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di quattro mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli interessi legali. La sentenza, notificata il 29 novembre 2024, era passata in giudicato, ma non era stata eseguita dall'amministrazione. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito e la difesa del ricorrente ha dichiarato l'avvenuto pagamento, chiedendo, di fatto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto fosse satisfattivo della pretesa azionata. Il Collegio ha tuttavia rilevato la rituale proposizione e la fondatezza del ricorso, poiché l'amministrazione aveva omesso di eseguire il giudicato e aveva adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in 500 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Considerata inoltre la serialità di ricorsi analoghi e la reiterata soccombenza dell'amministrazione anche sulle spese, ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto in un giudicato, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la soccombenza virtuale: se il ricorso era ritualmente proposto e fondato al momento della sua introduzione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente instaurazione di contenzioso seriale e condanna alle spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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