Cassazione Penale, Ordinanza n. 12581/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il provvedimento riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato, con successiva memoria anch'essa personale. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso ricadono nel regime processuale successivo alla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso, secondo la Corte, doveva essere comunque sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ne consegue che il ricorso è inammissibile de plano.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, nel regime successivo alla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
È richiamato per stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Costituisce la base per dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione delle regole di sottoscrizione.
Ha introdotto il regime che esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel regime processuale successivo alla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione rilevabile de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei ad escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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