Cassazione Penale, Sentenza n. 45119/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a Di Caprio. La decisione del Tribunale era basata sulla constatazione che gli atti posti a fondamento della misura erano stati trasmessi in formato digitale su due DVD risultati "vuoti" dalla cancelleria, per cui si era ritenuta la mancata trasmissione degli atti al giudice del riesame. Il Procuratore sosteneva invece che si era trattato di una trasmissione difettosa per ragioni tecniche e non di una omissione e che, in tale ipotesi, il Tribunale avrebbe dovuto sollecitare la trasmissione integrativa o decidere prescindendo dagli atti non determinanti, non dichiarare l'inefficacia automatica della misura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Ha affermato che la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. si verifica soltanto in caso di mancata trasmissione e non per una trasmissione difettosa o per atti non leggibili. Di conseguenza il Tribunale di Roma ha errato nel dichiarare l'inefficacia della misura: avrebbe dovuto, se necessario, sollecitare la trasmissione integrativa o rinviare la decisione (entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309) per acquisire gli atti mancanti/illeggibili. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 5
La Corte interpreta che la cessazione di efficacia della misura cautelare prevista dal comma 5 opera solo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame e non in caso di trasmissione difettosa o atti non leggibili.
art. 309 cod. proc. pen., comma 7
Richiamato per indicare la competenza del Tribunale di Roma al nuovo esame della misura a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che una copia indicata come ricevuta ma non reperita o non leggibile non determina la perdita di efficacia della misura; il Tribunale può rinviare la decisione per acquisire l'atto.
Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018 (Fazzalari)
Conferma che l'inefficacia della misura da art. 309, comma 5, deriva dalla sola mancata trasmissione e non dalla trasmissione difettosa; autorizza il rinvio interlocutorio per acquisire l'atto entro il termine di dieci giorni.
Sez. 1, n. 28978 del 26/06/2001 (Huseini)
Precedente secondo cui, in caso di atti indicati ma non reperiti, il Tribunale può richiedere un nuovo invio tempestivo invece di dichiarare l'inefficacia della misura.
Sez. U, n. 25 del 05/07/1995 (Parlati) e altre pronunce collegiate (Cavalli, Yeziraj)
Sostengono che il provvedimento interlocutorio volto a completare la cognizione documentale non è un atto istruttorio ma un atto necessario e strumentale alla decisione e che il suo esercizio è dovere funzionale del giudice.
Massime di principio
- La perdita di efficacia automatica della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5, sussiste solo se la trasmissione è effettivamente omessa; una trasmissione difettosa (file non leggibili, supporto vuoto) non determina automaticamente la cessazione della misura.
- Quando al riesame mancano atti indicati nella trasmissione per ragioni tecniche o di leggibilità, il tribunale deve, ove gli atti siano utili per la decisione, sollecitare la trasmissione integrativa o rinviare la decisione per acquisire i documenti, tenendo conto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 309.
- Il provvedimento interlocutorio di richiesta di integrazione documentale non è un atto istruttorio che modifica il contraddittorio, ma un atto necessario e funzionale alla corretta decisione; pertanto il giudice è tenuto ad attivarlo prima di dichiarare inefficacia della misura.
- La semplice impossibilità temporanea di leggere o acquisire atti per problemi tecnici deve essere affrontata con misure procedurali (nuovo invio, accesso diretto agli atti) e non con la dichiarazione automatica di perdita della misura.
- Se invece sussiste una vera e propria omissione nella trasmissione degli atti, si applica la previsione di inefficacia dell'art. 309, comma 5; occorre dunque distinguere attentamente tra omissione e trasmissione difettosa.
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