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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10808/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Il committente ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa appaltatrice per il pagamento del prezzo dei lavori di ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma, sostenendo che le opere eseguite fossero totalmente difformi dal progetto e dalla concessione edilizia, con conseguente nullità del contratto per violazione di norme urbanistiche e richiesta di revoca dell'ingiunzione oltre che di risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha invece ritenuto che la difformità fosse solo parziale, limitata a un modesto innalzamento di circa 20 cm di una trave a sostegno del tetto, e che l'iniziativa della variazione fosse partita dal committente, il quale aveva verbalmente assunto la responsabilità delle modifiche. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla pronuncia del TAR Umbria che avrebbe attestato l'insanabilità della violazione; violazione delle norme urbanistiche e civilistiche sulla nullità del contratto, per avere la Corte territoriale qualificato la difformità come parziale; violazione delle norme sulla responsabilità per abuso edilizio, assumendo che anche l'appaltatore rispondesse dell'abuso; violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione illogica, avendo la sentenza valorizzato una dichiarazione non sottoscritta e distrutta dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato non su un fatto storico decisivo omesso, ma su valutazioni e su pronunce prive di giudicato, comunque già esaminate dai giudici di merito. Ha poi ritenuto infondati gli altri motivi, affermando che la difformità accertata era solo parziale e che, in tale ipotesi, non opera la nullità del contratto di appalto; ha inoltre ritenuto logicamente apprezzabile la conclusione della Corte di merito secondo cui il committente aveva verbalmente assunto la responsabilità delle variazioni progettuali, sicché non era configurabile il vizio di motivazione denunciato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non consente di censurare questioni, argomentazioni difensive o atti privi di giudicato; inoltre non è deducibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado nei limiti indicati dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    La sentenza di appello conformativa rispetto a quella di primo grado limita la deducibilità del vizio motivazionale nei termini previsti dalla disciplina del cd. doppio conforme.

  • art. 54 D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012

    Ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., restringendolo all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • artt. 1346 e 1418 c.c.

    L'appalto avente ad oggetto la costruzione di un immobile totalmente privo di concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative urbanistiche.

  • art. 1423 c.c.

    La nullità per violazione di norme imperative impedisce la convalida del contratto nullo.

  • art. 36, comma 1, D.P.R. 380/2001

    La regolarizzazione in sanatoria è possibile solo se ricorrono i presupposti di doppia conformità urbanistico-edilizia previsti dalla norma.

  • art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001

    Richiamato nel ricorso come disposizione incriminatrice in materia edilizia, ma non ritenuto decisivo ai fini della nullità civilistica del contratto.

  • art. 31 D.P.R. 380/2001

    La totale difformità ricorre quando l'intervento realizza un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione, oppure volumi oltre i limiti del progetto con specifica rilevanza ed autonoma utilizzabilità; tale criterio distingue la difformità totale da quella parziale.

  • art. 29 D.P.R. 380/2001

    Nel ricorso è stata invocata la responsabilità solidale di costruttore, progettista e committente per l'abuso edilizio.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La censura motivazionale è stata esclusa perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta non illogica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Norma richiamata per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono invece censurabili la mera valutazione delle prove, le argomentazioni difensive o le questioni giuridiche già esaminate.
  • In materia di appalto edilizio, la nullità del contratto per violazione di norme urbanistiche ricorre quando l'opera sia totalmente priva di concessione o radicalmente difforme dal titolo abilitativo; la difformità parziale non determina di per sé nullità del contratto.
  • La distinzione tra difformità totale e parziale va compiuta in base alla consistenza oggettiva dell'intervento: è totale solo quando l'opera realizza un organismo edilizio integralmente diverso o volumi con specifica rilevanza e autonoma utilizzabilità.
  • La responsabilità per le variazioni esecutive può essere esclusa o attenuata quando risulti che l'iniziativa delle difformità sia stata assunta dal committente e che l'appaltatore abbia agito quale mero esecutore materiale, almeno nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti.
  • La mancata sottoscrizione di una dichiarazione di assunzione di responsabilità non esclude che il giudice possa desumere, da altri elementi, un'assunzione verbale della responsabilità delle modifiche progettuali.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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