Ordinanza n. 4041/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 13 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 5 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1290; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione del proprio elaborato scritto dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui la commissione ha attribuito il voto di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, contestando, tra l’altro, l’adeguatezza della motivazione mediante voto meramente numerico. Il giudizio investe inoltre l’applicazione delle disposizioni che hanno differito, anche per la sessione 2024, l’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 46 della legge n. 47/2012. La questione è analoga a quella già esaminata dal TAR in un diverso giudizio, nel quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale delle medesime norme per contrasto con l’art. 3 Cost.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Poiché nel presente giudizio devono essere applicate le medesime disposizioni oggetto dell’incidente di costituzionalità già sollevato in altro procedimento, il Collegio ha prospettato l’adozione della sospensione impropria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Richiamando i principi affermati dal Consiglio di Stato, ha ritenuto necessario instaurare previamente il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo alle parti di interloquire sulla sospensione e, se del caso, di partecipare al giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale. È stato quindi assegnato alle parti il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie; la decisione sulla sospensione è stata riservata alla scadenza del termine. Disposto anche l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro giudizio è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per possibile contrasto delle disposizioni applicabili con il principio di uguaglianza e ragionevolezza.
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Disposizione della cui legittimità costituzionale è stata prospettata la rilevanza anche nel presente giudizio, in quanto differisce l’entrata in vigore della disciplina relativa all’esame di abilitazione forense.
art. 1 l. n. 18/2024
Norma di conversione del decreto-legge contenente la disposizione oggetto dell’incidente di costituzionalità.
art. 46 l. n. 47/2012
Disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle norme controverse.
art. 295 c.p.c.
Costituisce la base processuale prospettata per la sospensione impropria del giudizio in presenza di una questione identica o analoga già sottoposta alla Corte costituzionale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone, secondo il principio richiamato, il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, prima dell’adozione della sospensione impropria.
art. 23 l. n. 87/1953
Richiamato con riferimento alla sospensione del giudizio nel quale è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo dipende dall’applicazione di norme già sottoposte alla Corte costituzionale in un diverso giudizio, il giudice può prospettare la sospensione impropria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma deve previamente instaurare il contraddittorio sulle relative ragioni.
- La sospensione impropria deve essere preceduta dal contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; alle parti deve essere consentito di manifestare la volontà di interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
- La possibilità di intervento nel giudizio incidentale di soggetti parti di un diverso processo, quando portatori di interessi analoghi o connessi alla questione di costituzionalità, costituisce un elemento da considerare prima di decidere sulla sospensione impropria del giudizio amministrativo.
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