Sentenza n. 335/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.01.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e disposto il rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
La docente e l’avvocato, quest’ultimo in proprio quale difensore antistatario, hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata il 22 gennaio 2024 e passata in giudicato il 10 ottobre 2024. Il giudicato aveva riconosciuto alla docente la carta docente, per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché il rimborso delle spese di lite in favore del difensore distrattario. Dedotta la persistente inerzia dell’Amministrazione anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali, i ricorrenti hanno chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il TAR ha inoltre esaminato la legittimazione dell’avvocato distrattario, ritenendola sussistente limitatamente alla parte relativa alle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, sia quanto all’attribuzione della carta docente sia quanto al pagamento delle spese di lite. Ha ritenuto correttamente instaurato il giudizio anche dall’avvocato distrattario, poiché la distrazione delle spese crea in suo favore un rapporto autonomo con la parte soccombente e gli attribuisce la legittimazione a esigere le somme liquidate e a promuovere l’ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o un dirigente o funzionario delegato, senza compenso. Ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., in ragione dell’esiguità dell’importo, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta e in presenza dei presupposti, una penalità di mora.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso prima di promuovere l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa
La distrazione delle spese instaura tra il difensore distrattario e la parte soccombente un rapporto autonomo, che legittima il difensore a esigere le somme liquidate e a promuovere l’esecuzione del giudicato relativamente a tali somme.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo, con applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile richiamate.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il difensore al quale siano state distratte le spese processuali è autonomamente legittimato, nei limiti delle somme liquidate, a intimare il pagamento e a promuovere il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della condanna alle spese, anche senza agire congiuntamente alla parte vittoriosa per tale capo del giudicato.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali, l’inadempimento non contestato dell’amministrazione a un giudicato avente ad oggetto sia un’obbligazione di facere sia il pagamento di somme giustifica l’ordine giudiziale di integrale esecuzione nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e alla successiva comunicazione dell’inerzia da parte del ricorrente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può escluderla quando, avuto riguardo alle circostanze concrete e all’esiguità dell’importo, non ne ravvisi allo stato i presupposti, ferma la possibilità di applicarla successivamente in caso di perdurante inottemperanza.
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