Cassazione Penale, Sentenza n. 40698/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato contestato ai sensi dell'art. 648-bis c.p. con due motivi principali, in testi praticamente sovrapponibili: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla responsabilità: sostengono che i profitti riconducibili al reato presupposto erano molto inferiori rispetto agli importi contestati (riferendosi a condanne passate in giudicato di terzi per somme pari a euro 17.040,00), che non è stata adeguatamente valutata la sproporzione, che la Corte non ha individuato con precisione le condotte nel tempo e nello spazio e ha attribuito indistintamente le responsabilità ai due imputati senza considerare le specifiche movimentazioni bancarie e la posizione reddituale; inoltre lamentano che la colpevolezza è stata affermata in forma alternativa e cumulativa senza adeguata motivazione. (2) vizio nella determinazione della pena in relazione all'art. 133 c.p.: censurano la mancanza di elementi e ragionamenti che giustifichino l'aumento della pena pecuniaria oltre il minimo edittale e la motivazione complessiva del giudice sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità dei motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati nel merito. Ha richiamato il principio della "doppia conforme": la sentenza di appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo e, in presenza di valutazioni concordi dei giudici di merito, l'impugnazione deve fornire un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del provvedimento impugnato, cosa che qui non è avvenuta. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque fornito una motivazione logica e dettagliata (sulla base di documenti, testimonianze e indagini patrimoniali) circa il contesto, le movimentazioni e la mancanza di redditi compatibili dei ricorrenti, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la questione genericamente proposta e priva di sviluppo critico rispetto alla motivazione di merito, rilevando inoltre che i ricorrenti non avevano devoluto correttamente la questione sulla determinazione del rapporto tra pena detentiva e pena pecuniaria. Conclusione: ricorsi inammissibili; conferma della condanna; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato ai ricorrenti; dalla sentenza di merito risulta accertata la provenienza illecita del denaro e la partecipazione dei ricorrenti alla distrazione del provento illecito, con motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione.
art. 133 cod. pen.
Regola i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esercitato correttamente la sua discrezionalità motivando adeguatamente la scelta della pena (anche in relazione alla pena pecuniaria), per cui non sussiste alcuna irragionevolezza o arbitrarietà censurabile in questa sede.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono aspecifici o non confrontano le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili i ricorsi.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di rappresentazione e sintesi dei motivi in cassazione: i ricorrenti hanno presentato motivi in forma congiunta e sovrapponibile nei limiti consentiti, ma tali motivi sono risultati comunque generici e non idonei a impugnare specificamente le argomentazioni di merito.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: critiche generiche o la semplice riproposizione di argomentazioni già svolte in appello sono inammissibili.
- La presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello concordi) rende più difficile ottenere l'annullamento in Cassazione: il giudice di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento del merito e richiede che il ricorrente evidenzi errori logici o di diritto ben circostanziati.
- Sul piano della responsabilità penale, il giudice può motivare la colpevolezza anche attraverso una valutazione di insieme (movimentazioni bancarie, indagini patrimoniali, condizioni reddituali) senza dover sempre ricondurre analiticamente ogni singola operazione a ciascun imputato, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- Quanto alla determinazione della pena, la discrezionalità del giudice di merito è ampia: per censurare la motivazione sulla quantificazione (anche della pena pecuniaria) occorre dimostrare una manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o carenza motivazionale specifica.
- Per preservare la "catena devolutiva" in cassazione, il difensore deve devolvere in modo chiaro e specifico le questioni che intende venga esaminato dal giudice di legittimità; omissioni o formulazioni generiche interrompono la devoluzione e determinano l'inammissibilità delle censure.
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