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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27351/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato improcedibile l'appello per difetto di prova della notificazione dell'atto di gravame. Il giudice di merito aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della prova della notifica telematica, il deposito in formato scansionato dei messaggi di inoltro e accettazione, osservando che, secondo la disciplina della notificazione via PEC e le specifiche tecniche del processo civile telematico, la prova doveva essere fornita mediante deposito dei duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna con determinati formati. Era stato assegnato un termine per regolarizzare la notifica o rinnovarla, ma la parte non vi aveva ottemperato. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. n. 53/1994, sostenendosi la ritualità della notificazione a mezzo PEC dell'atto di appello. In prossimità dell'adunanza camerale la difesa del ricorrente ha anche chiesto l'interruzione del giudizio per decesso della parte.

La decisione

La Corte ha innanzitutto disatteso l'istanza di interruzione, rilevando che nel giudizio di cassazione, per la sua struttura e disciplina, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo per morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo: ha ribadito che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53/1994 e dall'art. 19-bis delle specifiche tecniche determina la nullità della notificazione, salvo impossibilità del deposito telematico o prova aliunde della tempestiva consegna. Nel caso concreto, la corte d'appello aveva correttamente rilevato la nullità della notifica e consentito la sanatoria mediante rinnovazione; non essendovi stata ottemperanza, la declaratoria di improcedibilità è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 l. n. 53/1994

    richiamato come norma che disciplina la notificazione a mezzo PEC e, insieme alle specifiche tecniche, impone modalità formali rilevanti anche ai fini della validità dell'atto e della sua prova

  • art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994

    le forme digitali ivi previste, se violate, comportano nullità della notificazione salvo impossibilità del deposito telematico o prova aliunde della consegna

  • art. 19-bis provvedimento DGSIA 16 aprile 2014

    richiede il deposito in PCT dell'atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg, con inserimento dei dati nel file datiAtto.xml

  • art. 11 l. n. 53/1994

    evocato per evidenziare che il rispetto delle forme digitali è previsto non solo ai fini probatori ma anche della validità dell'atto processuale

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se la tempestiva consegna risulta comunque desumibile in concreto dagli atti, per convalidazione oggettiva

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per la morte di una parte sopravvenuta dopo la regolare instaurazione del giudizio.
  • Nella notificazione telematica a mezzo PEC, il rispetto delle forme prescritte dalla legge n. 53/1994 e dalle specifiche tecniche del PCT è richiesto non solo per la prova della notifica, ma anche per la validità dell'atto processuale.
  • La produzione di copie scansionate o in formato diverso da quello richiesto per le ricevute PEC non è di regola sufficiente a provare la notificazione, salvo che la tempestiva consegna risulti comunque dimostrata aliunde dagli atti di causa.
  • Quando la notificazione telematica è nulla, il giudice può consentirne la sanatoria mediante rinnovazione; se la parte non vi provvede senza dimostrare l'impossibilità di eseguire l'ordine o la prova aliunde della consegna, la declaratoria di improcedibilità o l'esito processuale sfavorevole restano confermati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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