Cassazione Penale, Ordinanza n. 36791/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello, pronunciata il 17 aprile 2025, è stata impugnata dall'imputato con un unico motivo con cui si deducevano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato gli elementi favorevoli invocati dalla difesa. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non è consentito in sede di legittimità nei termini dedotti ed è comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione del diniego era sorretta da ragioni ritenute decisive: personalità negativa desunta da plurimi e specifici precedenti penali, commissione del fatto durante la pendenza di una misura cautelare e strumentalizzazione di un soggetto psichicamente fragile per commettere il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi addotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei limiti previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto solo nei limiti consentiti dal sindacato della Cassazione e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito individua gli elementi ritenuti decisivi ai fini del giudizio complessivo sulla personalità dell'imputato e sulla gravità del fatto.
- Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione espressa tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli che fondano in modo determinante la sua decisione.
- La commissione del reato in costanza di misura cautelare e la presenza di precedenti penali specifici possono costituire elementi idonei a sorreggere il giudizio negativo sulla personalità e quindi il diniego delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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