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Ordinanza

Ordinanza n. 1233/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della DISPOSIZIONE N. 130 DEL 09.04.2026, con cui il Responsabile della CUC, Dr. Vincenzo Caprio, ha aggiudicato a LA MEDITERRANEA SOC.COOP. la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2026-2028 _ CIG B97AD842EC, nonché della relativa comunicazione e dell'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO; - della nota a firma della Presidente di Commissione del 25.02.2026, avente ad oggetto “MOTIVAZIONI TECNICHE PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO CRITERI 5 e 6 gara CIG B97AD842EC”, nonché del mancato riscontro alla - ove inteso come rigetto della - ulteriore nota della ricorrente del 5.03.2026 - di tutti i verbali di gara e del foglio di calcolo allegato al verbale n. 3; - della nota del 24.02.2026, con cui il Responsabile della CUC, ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023 e del Disciplinare di gara, ha comunicato al RUP della Stazione Appaltante/Ente concedente gli esiti delle valutazioni relative alle offerte pervenute, nonché del successivo giudizio di congruità e convenienza della offerta aggiudicataria, rispetto ai fabbisogni dell'Ente delegante, espresso dal RUP; e, comunque, - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 4, nonché il Disciplinare di gara, la Determina di Settore nr. 23 RG 1324 del 28/11/2025 (e determina di rettifica nr. 47 RG 1369 del 05/12/2025 adottata dal Responsabile del SETTORE IV: INFORMATICA E SOCIALE, Dott. Paolo Calabrò, di indizione della gara, e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice e dalla stazione appaltante il proprio operato, nonché: - in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta; - in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.

Giustizia amministrativa202602791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per gli anni 2026-2028 e gli atti della relativa procedura di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione della gara, la comunicazione dell'esito e l'avviso di appalto aggiudicato, nonché le motivazioni tecniche della commissione relative all'assegnazione dei punteggi per i criteri 5 e 6, il mancato riscontro a una successiva nota della ricorrente, i verbali di gara, il foglio di calcolo, la comunicazione degli esiti delle valutazioni e il giudizio di congruità e convenienza dell'offerta aggiudicataria. Sono stati inoltre contestati, in via derivata o subordinata, gli atti presupposti, compresi il disciplinare e gli atti di indizione della gara. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione e, nel merito, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l'aggiudicazione in proprio favore e il subentro nell'esecuzione, ovvero l'accertamento dell'illegittimità degli atti con riserva di separata azione risarcitoria. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di censura, ma riferisce che essi riguardavano, tra l'altro, l'aggiornamento delle schede tecniche richiesto dalla commissione di gara.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che le censure non fossero prima facie favorevolmente valutabili. In particolare, ha considerato che l'aggiornamento delle schede tecniche richiesto dalla commissione fosse diretto a garantire la sicurezza e la conformità del prodotto, in conformità alle normative di settore, inclusi i regolamenti europei richiamati, qualificati come fonti di eterointegrazione del bando. L'ordinanza non definisce il merito della controversia: la trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; la misura è stata negata in ragione dell'assenza di una valutazione prima facie favorevole delle censure.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati nella domanda della ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; l'ordinanza non decide tali domande di merito.

  • Reg. CE 178/2002

    Richiamato quale normativa di settore rilevante per la sicurezza e conformità dei prodotti e quale fonte di eterointegrazione del bando.

  • Reg. CE 852/2004

    Richiamato quale normativa di settore rilevante per la sicurezza e conformità dei prodotti e quale fonte di eterointegrazione del bando.

  • Reg. UE 1169/2011

    Richiamato quale normativa di settore rilevante per la sicurezza e conformità dei prodotti e quale fonte di eterointegrazione del bando.

  • art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nell'atto impugnato per la comunicazione degli esiti delle valutazioni delle offerte; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione può essere negata quando le censure non risultino prima facie favorevolmente valutabili alla luce degli elementi documentali e normativi disponibili.
  • Le normative europee di settore in materia di sicurezza e conformità dei prodotti possono operare come fonti di eterointegrazione della lex specialis, imponendo agli operatori e alla stazione appaltante il rispetto di requisiti non necessariamente riprodotti integralmente nel bando.
  • La richiesta della commissione di gara di aggiornare le schede tecniche può risultare giustificata quando sia funzionale a garantire la sicurezza e la conformità del prodotto alle normative di settore, senza che ciò determini, di per sé, l'illegittimità della procedura.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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