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Ordinanza

Ordinanza n. 328/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto della Questura adottato il 2 marzo 2026 e notificato il 5 marzo 2026, relativo al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto della Questura, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva, nonché degli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato, senza definirli, possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse, in ragione del contenuto e della natura endoprocedimentale dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur lasciando impregiudicati gli eventuali profili di inammissibilità relativi alla carenza di interesse e alla natura endoprocedimentale dell'atto, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché l'atto impugnato consente comunque al ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, considerata l'assenza di difese scritte dell'Avvocatura erariale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto l'istanza è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza quale disposizione processuale applicata dal Collegio.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando non risulti dimostrato un periculum in mora concreto e attuale; tale requisito manca se l'atto impugnato, pur contestato nel merito, consente comunque al destinatario di ottenere un titolo temporaneo idoneo a evitare il pregiudizio prospettato.
  • La verifica cautelare può svolgersi senza definire eventuali profili di inammissibilità del ricorso, quando la domanda cautelare è comunque infondata per insussistenza del periculum in mora.
  • La natura eventualmente endoprocedimentale dell'atto impugnato può porre una questione di interesse a ricorrere, ma tale questione può restare impregiudicata nella fase cautelare se non sussiste il periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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