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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31232/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al 2016 con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile sito in Roma, ad Acilia, già interessato da procedura DOCFA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo l'atto insufficiente e fondato su una valutazione superficiale: secondo il giudice di merito, l'Ufficio aveva attribuito la categoria A/10 anziché quella proposta C/3, valorizzando in modo inidoneo il nome sul citofono e senza considerare una perizia tecnica e il contratto di locazione, da cui emergeva l'uso dell'immobile come centro di elaborazione dati; inoltre l'avviso sarebbe stato privo di adeguati elementi concreti di comparazione e di motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme catastali, sostenendo che un centro elaborazione dati non può essere qualificato come C/3, categoria riferita a laboratori per arti e mestieri, e che la destinazione catastale va desunta dalle caratteristiche oggettive del bene e non dall'uso contingente o dalla qualificazione urbanistica/commerciale; 2) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, deducendo che l'avviso era sufficientemente motivato perché indicava la metodologia comparativa seguita, gli immobili presi a riferimento e la destinazione dell'immobile rilevata tramite sopralluogo. I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato, da un lato, che nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive e la destinazione reale e funzionale del bene, non l'uso concreto contingente né la qualificazione risultante da atti urbanistici o contrattuali; dall'altro, che nel caso di attribuzione della rendita a seguito di procedura DOCFA l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando l'atto indica i dati oggettivi, la classe attribuita e la metodologia estimativa comparativa adottata, specie se i dati forniti dal contribuente non vengono disattesi ma solo diversamente valutati sul piano tecnico. La sentenza della CTR Lazio è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale con cui l'Agenzia ha dedotto la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • artt. 8 e 12 R.D.L. n. 652 del 1939

    Norme richiamate per sostenere che il classamento catastale deve fondarsi sulle caratteristiche oggettive del bene e sulla sua destinazione reale.

  • art. 6 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato quale base della disciplina del classamento e della valutazione catastale dell'immobile.

  • art. 4 e Allegato d.P.R. n. 138 del 1998

    Richiamati per contestare la qualificazione dell'immobile in categoria C/3 e per ribadire i criteri catastali di classificazione.

  • Allegato al d.lgs. n. 568 del 1993

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della non riconducibilità di un centro elaborazione dati alla categoria C/3.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La Corte ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché indicava metodologia comparativa, immobili analoghi e sopralluogo, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla Corte in tema di sufficienza della motivazione dell'avviso quando il contribuente sia posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale di un immobile la destinazione rilevante va desunta dalle caratteristiche oggettive e strutturali del bene e dalla sua destinazione funzionale e produttiva, non dall'uso concreto occasionale, da qualificazioni contrattuali o da valutazioni urbanistiche non coincidenti con i criteri catastali.
  • Il cambio di destinazione d'uso, se non accompagnato da modifiche strutturali dell'immobile, non comporta di per sé una modifica del classamento catastale.
  • Un immobile adibito a centro elaborazione dati non può essere automaticamente ricondotto alla categoria C/3 se le sue caratteristiche oggettive e la destinazione reale lo collocano, secondo i criteri catastali, in altra categoria più coerente.
  • In materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto quando l'Ufficio indica i dati oggettivi del bene, la classe attribuita e la metodologia estimativa comparativa seguita, soprattutto se i dati forniti dal contribuente non sono contestati nei fatti ma solo oggetto di diversa valutazione tecnica.
  • La motivazione dell'avviso deve mettere il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum, senza che l'Amministrazione debba necessariamente riportare tutte le prove poste a base della valutazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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