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Parere

Parere n. 255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla dalla SSD Tavagnacco a r.l. contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’annullamento: a) del provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura e sport, dd. 31 dicembre 2024, avente ad oggetto “Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di Stabilità 2024) articolo 6 commi 137-143 – Anno 2024: lavori per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o per l’ampliamento di impianti già esistenti. Esito domanda di contributo”; b) del provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura e sport, dd. 25 marzo 2025 prot. n. 0236716/P/GEN, avente ad oggetto “Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) articolo 6 commi 137-143 – Anno 2024: lavori per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o per l’ampliamento di impianti già esistenti. Riscontro istanza intervento in autotutela”; c) di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202500640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del rigetto di una domanda di contributo regionale per la realizzazione o l’ampliamento di impianti sportivi e del successivo diniego di riesame in autotutela.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente aveva presentato domanda per ottenere i contributi previsti dall’art. 6, commi 137-143, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2023, n. 16, destinati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o all’ampliamento di impianti esistenti. La Regione, con provvedimento del 31 dicembre 2024, aveva rigettato e archiviato la domanda poiché la chiusura dell’esercizio finanziario e gli adempimenti connessi alle verifiche antimafia non avevano consentito la concessione del contributo e l’impegno della spesa. La successiva istanza di riesame in autotutela era stata respinta il 25 marzo 2025. Con il ricorso straordinario la società deduceva, con riferimento al primo atto, violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa e violazione della normativa regionale sui contributi. Con riferimento al secondo atto deduceva inoltre violazione degli artt. 21-octies e 21-quinquies della legge n. 241/1990, erronea interpretazione dell’art. 33 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7/2000 e violazione della disciplina regionale applicabile. Era stata formulata anche una domanda risarcitoria. Nel corso del procedimento la Regione aveva comunicato l’approvazione della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7, il cui art. 89 aveva previsto il finanziamento, anche per il 2025, delle domande presentate nel 2024; la domanda della ricorrente, perfezionata, risultava prima tra quelle ammissibili. La ricorrente ha infine rinunciato al ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. La rinuncia, unitamente alla sopravvenuta prospettiva di finanziamento della domanda, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Il parere non esamina né decide nel merito i motivi di illegittimità dedotti e non si pronuncia sulla domanda risarcitoria.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso

La ricorrente ha notificato e depositato l’atto di rinuncia al ricorso straordinario; la Sezione ne ha preso atto in applicazione del principio dispositivo.

Sopravvenuta carenza di interesse

La rinuncia e la sopravvenuta prospettiva di finanziamento della domanda hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato secondo il principio dispositivo, che consente al ricorrente di rinunciare al ricorso.

  • art. 6, commi 137-143, legge regionale Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2023, n. 16

    Prevede contributi in conto capitale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o l’ampliamento di impianti esistenti, a beneficio di associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia.

  • art. 89, legge regionale Friuli Venezia Giulia 3 giugno 2025, n. 7

    Ha previsto il finanziamento, anche per l’esercizio finanziario 2025, delle domande presentate nel 2024 ai sensi dell’art. 6, commi 137-143, della legge regionale n. 16/2023.

  • art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro relativo al preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il Consiglio di Stato non ha esaminato il motivo nel merito.

  • artt. 21-octies e 21-quinquies, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati dalla ricorrente in relazione all’invalidità dell’atto e all’autotutela; le relative censure non sono state decise nel merito.

  • art. 33, legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7/2000

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina regionale rilevante per il provvedimento di riesame; la Sezione non ne ha definito l’interpretazione nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai principi di buon andamento; la censura non è stata esaminata per la sopravvenuta improcedibilità.

Massime di principio

  • Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la rinuncia validamente comunicata dal ricorrente deve essere presa in considerazione dal Consiglio di Stato in sede consultiva.
  • La rinuncia al ricorso straordinario, quando determina il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta prospettiva di conseguimento del bene della vita richiesto in via amministrativa può concorrere a determinare la carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione, ove il ricorrente rinunci al ricorso.

Improcedibilità del ricorso straordinario su contributi per impianti sportivi

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società sportiva dilettantistica contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La controversia riguardava il rigetto di una domanda di contributo regionale per la realizzazione o l’ampliamento di impianti sportivi e il successivo diniego dell’istanza di riesame in autotutela.

Premesse e richiesta di contributo

La società, attiva nella gestione di impianti natatori e gerente la piscina comunale di Tavagnacco, aveva presentato nel 2024 una domanda di accesso ai contributi previsti dall’art. 6, commi 137-143, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2023, n. 16. La disciplina regionale prevedeva contributi in conto capitale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o per l’ampliamento di impianti già esistenti, in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale o operativa nel territorio regionale.

Provvedimenti regionali impugnati

Con provvedimento del 31 dicembre 2024 la Regione aveva rigettato e archiviato la domanda, motivando sulla base della chiusura dell’esercizio finanziario 2024 e degli adempimenti connessi alle verifiche antimafia previste dal d.lgs. n. 159/2011, che non avevano consentito di procedere alla concessione del contributo e al conseguente impegno della spesa.

La successiva istanza di riesame in autotutela, con la quale la società aveva dedotto violazioni di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, era stata respinta con nota del 25 marzo 2025.

Motivi del ricorso

La società contestava il primo provvedimento deducendo, tra l’altro:

  • violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • difetto di istruttoria e contraddittorietà;
  • violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa;
  • violazione dell’art. 6, commi 137-143, della legge regionale n. 16/2023.

Contro il diniego di riesame la ricorrente deduceva inoltre la violazione degli artt. 21-octies e 21-quinquies della legge n. 241/1990, l’erronea interpretazione dell’art. 33, commi 3, 4 e 5, della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7/2000 e la violazione della disciplina regionale sui contributi. Era stata formulata anche una domanda di risarcimento dei danni.

Sviluppi sopravvenuti

La relazione istruttoria del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva ritenuto corretto l’operato della Regione. La stessa relazione aveva tuttavia segnalato che la legge regionale 3 giugno 2025, n. 7, all’art. 89, aveva previsto il finanziamento, anche per l’esercizio finanziario 2025, delle domande presentate nel 2024 ai sensi dell’art. 6, commi 137-143, della legge regionale n. 16/2023.

La società aveva provveduto alle modifiche e al perfezionamento della domanda, che risultava prima tra le istanze ammissibili in ordine cronologico e prossima a ottenere il finanziamento richiesto.

Rinuncia e decisione della Sezione

Con comunicazione del 19 dicembre 2025 il difensore della ricorrente ha trasmesso l’atto di rinuncia al ricorso, unitamente alle ricevute di consegna. La Sezione ha ritenuto che il principio dispositivo sia applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ha preso atto della rinuncia.

Da ciò è conseguita la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità dei provvedimenti regionali né la domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàBandi di finanziamento e graduatorieImpianti sportivi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubbliciSport
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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