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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23973/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale eseguito presso uno studio contabile, nel corso del quale emerse che, per alcuni contribuenti assistiti dallo studio, erano stati esposti in dichiarazione crediti IVA per gli anni 2002 e 2003 senza adeguate registrazioni di fatture a supporto. L’Ufficio notificò distinti avvisi/atti sanzionatori ai contribuenti e ai professionisti coinvolti, ritenendo integrata una violazione di infedele dichiarazione e imputando la sanzione anche al professionista, considerato coautore del comportamento illecito in concorso con il cliente autore principale e con la titolare dello studio depositaria della contabilità. Il professionista impugnò l’atto e ottenne in primo grado una decisione favorevole solo in parte: il giudice provinciale ritenne la responsabilità in concorso, ma riqualificò la violazione da infedele a omessa dichiarazione, applicando quindi una sanzione fissa. In appello l’Agenzia contestò sia la riqualificazione del titolo della violazione e la conseguente diversa quantificazione della sanzione, sia la ritenuta specificità della motivazione della decisione di primo grado richiamata per relationem. La CTR respinse l’appello ritenendolo inammissibile per difetto di specificità e comunque non fondato. In cassazione l’Agenzia dedusse tre motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR dichiarato l’appello inammissibile nonostante, nel complesso dell’atto, fossero chiaramente individuabili le censure sulla determinazione della sanzione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e norme processuali tributarie, per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla modifica del titolo e del criterio di calcolo della sanzione, avendo la CTR invece deciso su un preteso difetto di motivazione non devoluto; 3) violazione delle norme sostanziali sulle sanzioni tributarie e sul concorso di persone (art. 5, comma 4, d.lgs. 471/1997; art. 9 d.lgs. 472/1997; art. 7 d.l. 269/2003), sostenendo che al coautore della dichiarazione infedele dovesse applicarsi la sanzione proporzionale prevista per tale illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’atto di appello fosse sufficientemente specifico se letto nel suo complesso e che la CTR avesse errato nel dichiararlo inammissibile; inoltre ha rilevato che il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla vera questione devoluta, ossia la correttezza della riqualificazione della violazione e della diversa misura della sanzione, soffermandosi invece su un profilo non devoluto (difetto di motivazione della sentenza di primo grado). Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello erariale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il requisito di specificità dei motivi di appello non richiede una formulazione formalistica, ma una esposizione chiara, anche sintetica, delle ragioni di censura che consenta di individuare i punti della decisione impugnata sottoposti a riesame; l’inammissibilità va esclusa se la volontà di contestare la decisione di primo grado emerge complessivamente dall’atto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La specificità del ricorso per cassazione può risultare anche dalla trascrizione dell’atto di appello, quando ciò consenta alla Corte di verificare il contenuto delle censure dedotte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare solo sulla domanda e sui motivi effettivamente devoluti; è vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia attribuire rilievo a questioni non dedotte o trascurare i motivi specificamente proposti.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel contesto del requisito motivazionale della sentenza tributaria, ma la Corte non si sofferma sul suo contenuto autonomo oltre a rilevare che la CTR ha deciso su un profilo non devoluto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata dalla ricorrente per la motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel merito del caso, perché censura la CTR per avere trattato un tema diverso da quello devoluto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte rileva però principalmente il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato quale parametro del giusto processo e della motivazione della decisione; nel caso la censura viene accolta per la mancata pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma sostanziale richiamata dall’Ufficio come base della sanzione proporzionale per infedele dichiarazione; la Corte non decide nel merito perché assorbe il motivo.

  • art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997

    Nel concorso di persone nella violazione ciascun concorrente soggiace alla sanzione prevista per la violazione stessa; è la base della contestazione erariale sulla sanzione proporzionale applicabile anche al professionista.

  • art. 7 d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2003

    Richiamato nel terzo motivo come norma rilevante per il regime delle sanzioni tributarie, ma il relativo esame resta assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va dichiarata solo quando dall’atto, considerato nel suo complesso, non sia possibile individuare in modo chiaro le censure rivolte alla decisione di primo grado; non è necessario un formalismo esasperato.
  • Il rinvio per relationem ad altro atto o a una diversa sentenza non è di per sé illegittimo, purché il richiamo sia intelligibile e serva a sostenere censure specifiche già desumibili dall’atto di impugnazione, senza risolversi in adesione acritica.
  • Il giudice d’appello viola l’art. 112 c.p.c. quando omette di pronunciarsi sui motivi effettivamente devoluti e decide invece su una questione diversa e non dedotta dalle parti.
  • Nelle controversie sanzionatorie tributarie, quando l’impugnazione investe il titolo della violazione e la misura della sanzione, il giudice deve esaminare proprio tali profili; non può sostituire d’ufficio il tema del giudizio con una diversa censura processuale.
  • Ai fini del controllo di ammissibilità del ricorso per cassazione, la trascrizione dell’atto di appello nel ricorso può essere decisiva per consentire alla Corte di verificare la reale specificità delle doglianze formulate in grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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