Ordinanza n. 1178/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale del Comune di Airola n. -OMISSIS-con cui è stata annullata la determina di servizio n.-OMISSIS- avente ad oggetto “Assegnazione di n. 1 alloggio di E.R.P. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 11/2019” disponendo la risoluzione del contratto di locazione e la riconsegna dell’alloggio all’Ente Gestore inderogabilmente entro 30 giorni; - di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o collegati e comunque connessi, se lesivi all’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale comunale di annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP, con risoluzione del contratto di locazione e ordine di riconsegna dell'immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario ERP)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Airola ha annullato una precedente determina di servizio avente a oggetto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 11/2019. L'atto impugnato disponeva inoltre la risoluzione del contratto di locazione e la riconsegna dell'alloggio all'ente gestore entro trenta giorni. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudice si è limitato a rilevare che le questioni sollevate necessitano di adeguato approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendendo l'efficacia della determinazione dirigenziale impugnata. La decisione cautelare è fondata, allo stato degli atti e senza pregiudizio per le questioni di merito, sulla prevalenza dell'esigenza di evitare pregiudizi al nucleo familiare del ricorrente, considerata la difficile reperibilità di un alloggio alternativo in relazione alla prospettata situazione di indigenza. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 7 gennaio 2027 e ha rinviato la regolazione delle spese al definitivo. Sono state ritenute sussistenti la giurisdizione amministrativa, in quanto controversia relativa all'esercizio di poteri pubblicistici, e la competenza del TAR.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
richiamato nel provvedimento
La disposizione costituisce la base processuale per la tutela cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto favorevolmente apprezzabile la domanda e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 13 Regolamento regionale n. 11/2019
Assegnazione di n. 1 alloggio di E.R.P. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 11/2019
È la disposizione regolamentare indicata quale base della precedente assegnazione dell'alloggio ERP; il testo non esplicita ulteriormente il suo contenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
richiamato per l'oscuramento delle generalità del ricorrente
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
richiamati per l'oscuramento delle generalità del ricorrente
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l'esecuzione dell'atto comporti la perdita dell'alloggio ERP e risulti prospettata una situazione di indigenza con difficile reperibilità di un'abitazione alternativa, l'esigenza di evitare pregiudizi al nucleo familiare può prevalere e giustificare la sospensione dell'atto, ferma la necessità di approfondire le questioni di legittimità nel giudizio di merito.
- La sospensione cautelare dell'atto impugnato può essere disposta senza anticipare la decisione sul merito, quando il giudice ritenga che le censure richiedano ulteriore approfondimento e, allo stato, ravvisi prevalente l'esigenza di tutela della situazione familiare e abitativa del ricorrente.
- Le controversie concernenti l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP, la risoluzione del relativo contratto di locazione e l'ordine di riconsegna rientrano nella giurisdizione amministrativa quando gli atti siano espressione di poteri pubblicistici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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