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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25841/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p., articolando quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati per effetto di uno "stato di agitazione" che avrebbe inciso sulla consapevolezza e volontà; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del "vizio parziale di mente" nonostante la documentazione medica prodotta; 3) censura sull'accertamento della recidiva, ritenuta ingiustificata perché i precedenti sono remoti e privi di elementi concreti; 4) contestazione del trattamento sanzionatorio, in particolare dell'aumento per continuazione applicato al reato di cui all'art. 651 c.p., quantificato in 15 giorni di reclusione rispetto a una pena base alternativa (arresto fino a un mese o ammenda).

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso: i primi due motivi (stato di agitazione e presunto vizio parziale di mente) sono stati rigettati in quanto la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente che le modalità della condotta e i comportamenti del ricorrente dimostravano piena consapevolezza e non sussistevano elementi probatori attuali idonei a escludere o attenuare la capacità di intendere e volere; inoltre non era stata richiesta una perizia integrativa. Il terzo motivo sulla recidiva è stato dichiarato infondato: la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la recidiva applicabile anche se i precedenti sono distanti nel tempo e ha evidenziato un precedente specifico. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la sentenza impugnata è risultata silente sulla motivazione dell'aumento per continuazione (in particolare rispetto alla contravvenzione dell'art. 651 c.p. con pena alternativa), per cui la Cassazione ha annullato la parte di sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio limitatamente a tale punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitivo l'accertamento di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Articolo indicato come uno dei reati per cui il ricorrente è stato condannato; la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta adeguata in ordine alla sussistenza del fatto e alla consapevolezza dell'imputato.

  • art. 651 cod. pen.

    Contravvenzione con pena alternativa (arresto fino a un mese o ammenda). La Corte ha ritenuto che l'aumento per continuazione applicato (15 giorni di reclusione) richiedesse una specifica motivazione, dato che incide in modo non marginale sulla specie di pena prevista; la mancanza di motivazione ha determinato l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

  • art. 89 cod. pen.

    Norma sull'attenuante per infermità parziale di mente. La Corte ha ritenuto che, in assenza di prova attuale e specifica e senza richiesta di ulteriore verifica peritale, non poteva riconoscersi l'attenuante; la mere produzione di una consulenza di parte in altro procedimento non è sufficiente a fondare il riconoscimento.

Massime di principio

  • La mera affermazione di uno "stato di agitazione" non esclude la responsabilità penale: occorrono prove concrete che la condizione abbia effettivamente eliso la capacità di intendere e volere.
  • Per ottenere il riconoscimento di un vizio (anche parziale) di mente è necessario fornire elementi probatori attuali, specifici e concreti; consulenze di parte in altri procedimenti, senza richiesta di verifica peritale, sono generalmente insufficienti.
  • Il giudice di merito deve motivare esplicitamente il rigetto di una domanda basata su condizioni psichiche o sanitarie: la motivazione approssimativa o la mancanza di una richiesta di accertamento non spostano l'onere probatorio dall'istante.
  • La recidiva può essere applicata anche se i precedenti sono lontani nel tempo; la distanza temporale non esclude automaticamente la recidiva, la sua rilevanza è valutata nel merito dal giudice.
  • L'aumento per continuazione che modifica in modo non marginale il tipo di pena previsto per una fattispecie (p.es. da ammenda a pena detentiva) richiede una motivazione specifica: l'omessa valutazione sul trattamento sanzionatorio può comportare annullamento e rinvio.
  • In cassazione è fondamentale distinguere censure di fatto insufficientemente specificate (che possono essere dichiarate inammissibili) da profili di diritto su cui la Suprema Corte può intervenire; la precisione e la specificità del motivo di ricorso sono essenziali.

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