Ordinanza n. 3211/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro i provvedimenti relativi a un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti amministrativi riguardanti un manufatto realizzato senza titolo edilizio in area vincolata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’abusività dell’opera risultava non superata e che, nel 2020, era già stata respinta un’istanza di condono presentata ai sensi del D.L. 269/2003. Quanto al periculum in mora, i ricorrenti non avevano allegato specifici pregiudizi derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti, come la perdita della casa di abitazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto insussistente un apprezzabile fumus boni iuris, in ragione della realizzazione del manufatto senza titolo in area vincolata e del precedente rigetto dell’istanza di condono. Tale carenza ha consentito di prescindere dall’esame del periculum in mora; il Collegio ha comunque osservato che il pericolo non appariva grave, poiché non erano stati allegati pregiudizi concreti derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati. Nulla sulle spese della fase cautelare, essendo il Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
D.L. 269/2003
È richiamato quale fonte dell’istanza di condono edilizio già respinta nel 2020; il precedente rigetto contribuisce a escludere il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la manifesta o comunque non superata abusività di un manufatto realizzato senza titolo in area vincolata, unitamente al rigetto di una precedente istanza di condono, può escludere un apprezzabile fumus boni iuris.
- L’assenza di fumus boni iuris consente al giudice cautelare di omettere la valutazione del periculum in mora.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora deve essere concreto e grave e deve essere supportato dall’allegazione di specifici pregiudizi derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
- La mera prospettazione dell’illegittimità degli atti amministrativi non è sufficiente per ottenere la sospensione cautelare quando non siano allegati danni concreti e rilevanti da bilanciare con gli interessi pubblici coinvolti.
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