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Sentenza

Sentenza n. 15696/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del D.P.C.M. del 31 agosto 2022 e della relativa nota di trasmissione, a firma del Segretario Generale del Consiglio di Stato, n. 37623 del 31 agosto 2022, notificati in pari data, con cui il ricorrente è stato sospeso dalle funzioni di giudice amministrativo; - della delibera dell’8 luglio 2022, con cui il C.P.G.A. ha deciso di sospendere il ricorrente dalle funzioni di giudice amministrativo; - della delibera n. 47 del 18 luglio 2022, con cui il C.P.G.A. ha formalizzato la sospensione del ricorrente dalle funzioni di giudice amministrativo. - della delibera della 2^ Commissione permanente del CPGA del 6 luglio 2022, di rimessione di ogni decisione sulla sospensione al Plenum; - del parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 1010 del 27 giugno 2022; - della delibera del 20 maggio 2022, con cui il C.P.G.A. ha deciso di chiedere nuovamente il parere dell’Adunanza Generale; - della delibera della 2^ Commissione permanente del C.P.G.A. del 2 marzo 2022, di sottoposizione al Plenum di ogni decisione relativa alla sospensione; - della delibera dell’11 marzo 2022, con cui il C.P.G.A. ha deciso l’avvio del procedimento di sospensione; - dei “criteri regolatori in materia di sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale nei confronti di magistrati amministrativi”, approvati con delibera del CPGA del 31 maggio 2007, laddove le norme ivi contenute dovessero essere interpretate nel senso che il mero rinvio a giudizio di un magistrato è sufficiente per sospenderlo dal servizio, anche in assenza di “risonanza sulla stampa” del suo rinvio a giudizio.

Giustizia amministrativa202209950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.P.C.M. del 31 agosto 2022 di sospensione cautelare dalle funzioni di magistrato amministrativo e atti presupposti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la sospensione cautelare dalle funzioni disposta in conseguenza del rinvio a giudizio pronunciato dal G.U.P. presso il Tribunale di Catania nell'ambito di un procedimento penale. Aveva dedotto, tra l'altro, la violazione del principio del ne bis in idem, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare, il difetto di istruttoria e di motivazione, la disparità di trattamento rispetto ad altri magistrati amministrativi e l'illegittimità costituzionale delle disposizioni relative alla composizione dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato e alla cosiddetta giurisdizione domestica. Il ricorso contestava inoltre i criteri regolatori del 2007, nella parte in cui fossero interpretati nel senso che il mero rinvio a giudizio consentisse la sospensione anche in assenza di risonanza sulla stampa.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia integrale al ricorso e agli atti del giudizio, depositata il 3 giugno 2026, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La rinuncia, presentata dopo l'assoluzione del ricorrente pronunciata dal Tribunale di Catania il 6 maggio 2026 perché il fatto non sussiste e dopo l'avvio del procedimento per la riammissione in servizio, era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non era stata oggetto di opposizione. Spese integralmente compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.

    La rinuncia ritualmente intervenuta determina la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Considerato che l’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, senza che le stesse abbiano formulato opposizione alla rinuncia;

    La rinuncia produce l'estinzione quando è ritualmente notificata alle altre parti nel termine previsto e non vi è opposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non contestata mediante opposizione comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi

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