Sentenza n. 2289/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali e, per uno dei ricorrenti, non computano un anno di servizio riscattato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i prospetti di liquidazione del TFS chiedendo l’annullamento nella parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, nonché l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento, oltre interessi e rivalutazione. Uno dei ricorrenti ha inoltre dedotto il mancato computo di un anno di servizio utile riscattato ai sensi del d.P.R. n. 1032/1973. I ricorrenti avevano prestato servizio nelle forze di polizia e si erano collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. L’INPS ha dichiarato di avere parzialmente soddisfatto le pretese. All’udienza, i ricorrenti diversi da quello la cui domanda è stata accolta hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo soltanto sulla posizione residua.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande proposte dai quattro ricorrenti diversi dal ricorrente residuo. Ha invece accolto la domanda di quest’ultimo e accertato il suo diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS. Il giudice ha richiamato l’orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sulla base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma inoltre la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo è stato ritenuto non decadenziale, ma funzionale alla decorrenza del collocamento, sicché il suo mancato rispetto non esclude il beneficio. Il dispositivo ha riconosciuto il diritto ai sei scatti, senza pronunciarsi espressamente sul richiesto computo dell’anno riscattato. Sulle somme dovute il TAR ha escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo la sola maggior somma tra le due. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
art. 21 l. n. 232/1990
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio in relazione al collocamento a riposo a domanda con i requisiti di età e anzianità di servizio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile e riguarda il calcolo della pensione, senza modificare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, spettando la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato quale precedente disciplina del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti previdenziali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rileva anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’incidenza dei sei aumenti periodici sulla base pensionabile e non esclude né modifica l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel calcolo dell’indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento, ma il suo mancato rispetto non comporta la perdita del diritto ai sei scatti, in assenza di una previsione chiara e univoca in senso contrario.
- Per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico non è consentito il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due accessori, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
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