Sentenza n. 6152/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi sociali n. 7967-2022, del 14-12-2022, avente ad oggetto: “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli ulteriori atti ministeriali indicati nel predetto decreto regionale e, per quanto di necessità: -il Decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, avente ad oggetto: Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; -il Decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, avente ad oggetto: Adozione delle linee-guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; -le delibere degli enti del servizio sanitario regionale ligure recanti certificazione del valore della spesa sostenuta per dispositivi medici come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, elencate nell'atto principalmente impugnato e, dunque: -la Delibera del DG dell'Asl 1 della Liguria, n. 719, del 14-8-2019; -la Delibera del DG dell'Asl 2 della Liguria, n. 655, del 21-8-2019; -la Delibera del DG dell'Asl 3 della Liguria, n. 397, del 23-8-2019; -la Delibera del DG dell'Asl 4 della Liguria, n. 582, del 22-8-2019; -la Delibera del Commissario Straordinario dell'Asl 5 della Liguria, n. 45, del 22-8-2019; -la Delibera del DG dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, n. 1338, del 29-8-2019; -la Delibera del DG dell'IRCSS G. Gaslini, n. 672, del 26-8-2019. -la nota a firma congiunta del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e servizi sociali della Regione Liguria, trasmessa all'Assessore alla Sanità con prot. 2022-1426291 del 7-12-2022, avente ad oggetto: payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, con individuazione dell'impresa fornitrice e dell'importo dovuto, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice ha impugnato il decreto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme agli atti ministeriali, alle deliberazioni degli enti del servizio sanitario regionale recanti la certificazione della spesa e alla nota istruttoria regionale. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. All'udienza del 27 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a seguito del versamento della quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto del versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Il Collegio ha rilevato che l'art. 7 del d.l. n. 95/2025 prevede, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento di tale quota e che il versamento integrale dell'importo ridotto estingue l'obbligazione, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni considerati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione assolve gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018; l'integrale versamento estingue l'obbligazione e determina, per i ricorsi relativi ai provvedimenti di ripiano, la sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere secondo i presupposti applicabili.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge per gli obblighi di ripiano delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione gravante sull'azienda e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per tali annualità.
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in ragione dell'adempimento legislativamente previsto, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In presenza della sopravvenuta carenza di interesse determinata dal versamento della quota ridotta prevista dalla legge, le spese di giudizio possono essere compensate in presenza di giusti motivi.
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