Parere n. 1215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Giovanni Celli contro il Comune di Firenze e nei confronti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Pistoia e Prato per l’annullamento del provvedimento n. 2629/2021 del 16 novembre 2021 di diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria e di tutti i relativi atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il parere negativo rilasciato dalla soprintendenza in data 2 ottobre 2006, prot. 9301;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 2629/2021 relativo a opere esterne realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché degli atti presupposti, incluso il parere negativo della Soprintendenza del 2 ottobre 2006.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono paesaggistico-edilizio e il conseguente ordine di demolizione delle opere esterne, deducendo: violazione dell’articolo 32 della legge n. 47/1985 e delle competenze dell’autorità comunale delegata, poiché la Soprintendenza avrebbe espresso una valutazione di merito sostitutiva del parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, anche per l’omessa descrizione concreta delle opere e del loro impatto paesaggistico; travisamento dei fatti quanto alla qualificazione del vicolo come spazio aperto di interesse storico-artistico, nonostante la sua chiusura con cancello sin dal 1826; illegittima estensione del diniego a opere diverse dalla tettoia in ondulux; violazione delle garanzie partecipative; violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e buon andamento, in ragione del protrarsi per oltre trent’anni del procedimento di condono, dei pagamenti richiesti dall’amministrazione e delle comunicazioni circa l’imminente rilascio del titolo. Il ricorrente ha inoltre contestato l’integrazione postuma della motivazione mediante il richiamo al Piano Operativo entrato in vigore nel 2025.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso fondato e ha espresso parere per il suo integrale accoglimento. Ha rilevato che nel 2006 il Comune era l’autorità delegata alla tutela paesaggistica e che il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio aveva natura vincolante, essendo equiparabile a un’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza non aveva adottato un formale atto di annullamento, ma si era limitata a formulare una valutazione negativa di merito, non potendo sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità delegata; il Comune non poteva quindi recepirla come parere vincolante. Il diniego è stato inoltre ritenuto privo di adeguata motivazione e istruttoria, perché fondato su espressioni generiche e stereotipe, senza descrizione delle opere, delle loro dimensioni, della visibilità e dell’interazione con il contesto. Il riconoscimento comunale che il vicolo era chiuso da cancelli dal 1826 e non costituiva uno spazio aperto di interesse artistico o storico ha evidenziato il travisamento del presupposto fattuale posto a base del parere soprintendentizio. La Sezione ha ritenuto illegittima anche l’omessa distinzione tra la tettoia in ondulux, la veranda e la tettoia in legno, non essendo il principio di unitarietà dell’abuso ostativo a una valutazione paesaggistica differenziata. Sono state ravvisate altresì violazioni delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di rigetto del 2020 non sostituiva la comunicazione di avvio del procedimento relativo al parere della Soprintendenza. Infine, il protrarsi ultratrentennale del procedimento, i pagamenti richiesti e le rassicurazioni sull’imminente rilascio del titolo avevano alimentato un affidamento qualificato, da bilanciare con l’interesse pubblico alla tutela paesaggistica e al ripristino. Il parere ha disposto l’annullamento del diniego e degli atti connessi, dichiarando l’efficacia del parere favorevole della Commissione comunale del 10 luglio 2006, ferma la possibilità di prescrivere, se del caso, la rimozione della sola tettoia in ondulux.
Osservazioni
Violazione dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e riparto delle competenze paesaggistiche
Nel 2006 il Comune di Firenze era autorità delegata alla tutela paesaggistica. Il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio aveva natura vincolante ed era rimasto efficace, poiché la Soprintendenza non aveva adottato un formale provvedimento di annullamento, ma aveva espresso soltanto una valutazione negativa di merito. La Soprintendenza non poteva sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità comunale delegata e il Comune non poteva recepirla come parere vincolante.
Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria
Il diniego comunale, fondato sul richiamo al parere della Soprintendenza, non descriveva adeguatamente le opere, le loro dimensioni, i materiali, la visibilità o la concreta interazione con il contesto paesaggistico. Le espressioni relative ai materiali incoerenti, alla precarietà delle strutture e al contrasto con i valori paesaggistici erano generiche e stereotipe, in violazione dell’obbligo di valutazione concreta e puntuale.
Travisamento del presupposto relativo allo spazio aperto di interesse storico-artistico
Il Comune ha riconosciuto in sede istruttoria che il vicolo era chiuso da cancelli sin dal 1826 e non poteva essere considerato uno spazio aperto di interesse artistico o storico ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004. Tale circostanza supera il presupposto fattuale utilizzato dalla Soprintendenza nel 2006 e rende viziato il diniego per travisamento e difetto di istruttoria.
Mancata distinzione tra le diverse opere esterne
Il parere della Soprintendenza menzionava la tettoia in ondulux e la precarietà delle strutture, senza formulare una valutazione negativa specifica della veranda in vetro e della tettoia in legno. Il principio di unitarietà dell’abuso rileva ai fini della qualificazione urbanistica e della sanzione, ma non impedisce una valutazione paesaggistica differenziata delle singole componenti dell’intervento.
Violazione delle garanzie partecipative
La comunicazione del preavviso di rigetto non sostituiva la comunicazione di avvio del procedimento relativo al parere della Soprintendenza. Il ricorrente avrebbe dovuto essere informato prima dell’emissione del parere, così da poter presentare tempestivamente elementi istruttori e osservazioni.
Legittimo affidamento e proporzionalità dell’ordine di demolizione
Il procedimento di condono, iniziato nel 1986, si era protratto per oltre trent’anni; il Comune aveva richiesto e incassato oneri, comunicato che il titolo era in corso di rilascio e determinato l’indennità paesaggistica. Tali condotte avevano alimentato un affidamento qualificato, da bilanciare concretamente con l’interesse pubblico. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare misure meno lesive, inclusa la rimozione della sola tettoia in ondulux.
Divieto di integrazione postuma della motivazione
Il richiamo al Piano Operativo entrato in vigore nel 2025, utilizzato per sostenere l’insanabilità delle opere esterne, costituiva un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del diniego del 2021, in violazione del principio tempus regit actum e del divieto di integrazione postuma della motivazione.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nel quale il parere del Consiglio di Stato definisce la controversia nella sostanza.
art. 32 legge n. 47/1985
Disciplina il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincoli e il ruolo dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Nel caso esaminato, il Comune delegato era vincolato dal proprio parere favorevole, mentre la Soprintendenza non poteva sostituire la propria valutazione di merito senza un legittimo annullamento.
art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
Costituiva, insieme alla normativa regionale toscana, la base della delega al Comune delle funzioni di protezione delle bellezze naturali all’epoca dei fatti.
legge regionale Toscana n. 52/1979
Rilevante quale fonte della delega al Comune di Firenze delle funzioni paesaggistiche nel periodo considerato.
artt. 7 e 8 legge n. 241/1990
Impongono le garanzie partecipative e la comunicazione di avvio del procedimento; la Sezione ha ritenuto che il preavviso di rigetto non sostituisse la comunicazione relativa al procedimento davanti alla Soprintendenza.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto, che non esaurisce né sostituisce le garanzie partecipative proprie di un distinto procedimento consultivo.
art. 3 legge n. 241/1990
Impone una motivazione concreta e adeguata; il semplice richiamo a formule generiche o a un parere carente non è sufficiente.
artt. 146 e 159 d.lgs. n. 42/2004
Richiamati in relazione al procedimento di autorizzazione e controllo paesaggistico e alle garanzie procedimentali connesse.
art. 10, comma 4, lettera g), d.lgs. n. 42/2004
La qualificazione di un’area come spazio aperto di interesse artistico o storico presuppone l’effettiva sussistenza dei relativi caratteri; il vicolo chiuso da cancelli dal 1826 non è stato ritenuto riconducibile a tale categoria.
art. 97 Costituzione
Il protrarsi per oltre trent’anni del procedimento e il comportamento contraddittorio dell’amministrazione sono stati ritenuti lesivi del buon andamento e dell’affidamento del privato.
art. 9 Costituzione
Richiamato dal Comune quale fondamento della tutela delle caratteristiche identitarie del territorio, ma non sufficiente a escludere l’obbligo di una motivazione concreta e proporzionata.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato in relazione alla tutela della proprietà e al principio di proporzionalità del sacrificio imposto dall’ordine di demolizione.
art. 13.10.2 Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Richiamato dal Comune per sostenere l’insanabilità delle opere esterne sulla base del Piano Operativo entrato in vigore nel 2025; tale richiamo è stato considerato un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del diniego del 2021.
Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836
Afferma che il giudizio di compatibilità paesaggistica deve valutare in modo concreto e puntuale l’interazione tra opera e contesto, descrivendo l’impatto visivo e le ragioni del contrasto.
Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2026, n. 609
Richiamato a sostegno del divieto di integrazione postuma della motivazione e del principio tempus regit actum.
Massime di principio
- Quando un Comune esercita funzioni paesaggistiche delegate, il parere dell’organo comunale competente costituisce espressione vincolante della valutazione paesaggistica e non può essere disatteso sulla base di una mera valutazione negativa di merito della Soprintendenza, ove quest’ultima non abbia adottato un legittimo provvedimento di annullamento e non disponga del potere di sostituirsi all’autorità delegata.
- Il diniego di condono per ragioni paesaggistiche deve contenere una motivazione concreta e puntuale, riferita alle specifiche opere, alle loro caratteristiche, alla visibilità e all’interazione con il contesto; formule generiche sul contrasto con i valori paesaggistici non sono sufficienti.
- La qualificazione dell’area tutelata e dei relativi presupposti fattuali deve essere verificata in concreto. Se l’amministrazione riconosce successivamente che il presupposto storico o paesaggistico posto a base del diniego non sussiste, il provvedimento è viziato per travisamento e difetto di istruttoria.
- Il principio di unitarietà dell’abuso edilizio non impedisce all’amministrazione di distinguere, nella valutazione paesaggistica, le diverse componenti dell’intervento quando esse presentino caratteristiche autonome e non siano state oggetto di una motivazione negativa specifica.
- La partecipazione al procedimento di diniego finale o la comunicazione del preavviso di rigetto non sostituiscono la comunicazione di avvio di un distinto procedimento paesaggistico, che deve consentire al privato di intervenire prima dell’emissione del parere dell’autorità competente.
- Il protrarsi irragionevole del procedimento di condono, accompagnato da richieste di pagamento e da comunicazioni amministrative orientate al rilascio del titolo, può generare un affidamento qualificato da bilanciare concretamente con l’interesse pubblico, imponendo la valutazione di misure proporzionate e meno lesive dell’ordine di demolizione.
Diniego di condono per opere esterne in area paesaggisticamente vincolata
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un proprietario privato contro il Comune di Firenze, nei confronti della Soprintendenza competente, per l’annullamento del diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 2629/2021 e dell’ordine di demolizione relativo a opere esterne realizzate in un immobile del centro storico fiorentino.
Origine della vicenda
La domanda di condono era stata presentata nel 1986 dalla dante causa del ricorrente ai sensi della legge n. 47/1985. Le opere riguardavano la parziale copertura di un vicolo laterale mediante tettoie e strutture metalliche, oltre alla ristrutturazione interna di più unità immobiliari.
Nel corso degli anni il Comune aveva richiesto integrazioni documentali, comunicato che la concessione era in corso di rilascio, richiesto e ricevuto oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e determinato l’indennità paesaggistica. Nel 2006 la Commissione comunale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole, ritenendo l’intervento compatibile con il vincolo. La Soprintendenza aveva tuttavia formulato un parere negativo, riferito in particolare alla tettoia in ondulux e alla precarietà delle strutture.
Dopo un lungo periodo di inerzia, il Comune aveva rilasciato nel 2021 la concessione in sanatoria per le opere interne, ma aveva respinto la domanda relativa alle opere esterne e ne aveva ordinato la demolizione.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’articolo 32 della legge n. 47/1985, sostenendo che il Comune, quale autorità delegata alla tutela paesaggistica, non potesse disattendere il proprio parere favorevole sulla base di una valutazione sostitutiva della Soprintendenza.
Erano stati inoltre denunciati il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, la mancata distinzione tra veranda, tettoia in legno e tettoia in ondulux, la violazione delle garanzie partecipative e la lesione del legittimo affidamento e della proporzionalità, in considerazione della durata ultratrentennale del procedimento.
Competenze paesaggistiche nel procedimento del 2006
La Sezione ha ritenuto decisivo il fatto che, nel 2006, il Comune di Firenze fosse l’autorità delegata alla protezione delle bellezze naturali ai sensi dell’articolo 82 del d.P.R. n. 616/1977 e della legge regionale toscana n. 52/1979.
Il parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio del 10 luglio 2006 non costituiva una mera opinione, ma un atto di volizione equiparabile all’autorizzazione paesaggistica e vincolante per il Comune. La Soprintendenza, con il proprio atto del 2 ottobre 2006, non aveva adottato un formale provvedimento di annullamento, ma aveva espresso una valutazione negativa di merito.
Secondo la Sezione, la Soprintendenza non poteva sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’autorità comunale delegata, che a sua volta non poteva recepire il parere soprintendentizio come se fosse un parere vincolante. Il diniego del 2021 aveva pertanto violato l’articolo 32 della legge n. 47/1985.
Motivazione, istruttoria e travisamento dei fatti
Il diniego comunale si fondava su un richiamo generico al parere della Soprintendenza. Quest’ultimo utilizzava espressioni quali “materiali costruttivi incoerenti”, “precarietà delle strutture” e “assoluto contrasto con i valori paesaggistici”, senza descrivere analiticamente le opere, le loro dimensioni, la visibilità o la concreta interazione con l’ambiente circostante.
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di compatibilità paesaggistica richiede un apprezzamento concreto e puntuale dell’opera e del contesto, non essendo sufficienti motivazioni stereotipe.
Particolare rilievo è stato attribuito alla circostanza, riconosciuta dal Comune nella fase istruttoria disposta con il precedente parere interlocutorio, che il vicolo fosse chiuso da cancelli sin dal 1826. Tale dato escludeva la qualificazione del vicolo come spazio aperto di interesse artistico o storico ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004 e rendeva erroneo il presupposto utilizzato nel parere della Soprintendenza. Il diniego risultava quindi viziato anche per travisamento e difetto di istruttoria.
Distinzione tra le opere esterne
Il ricorrente aveva sostenuto che il parere negativo riguardasse soltanto la tettoia in ondulux, mentre la veranda in vetro e la tettoia in legno, dotate di caratteristiche diverse, non fossero state specificamente valutate.
La Sezione ha respinto l’argomento secondo cui il principio di unitarietà dell’abuso avrebbe impedito ogni distinzione. Tale principio rileva per la qualificazione urbanistica e per la sanzione demolitoria, ma non impedisce una valutazione paesaggistica differenziata delle singole componenti dell’intervento.
Poiché il parere della Soprintendenza menzionava la tettoia in ondulux e la precarietà delle strutture senza esprimere una valutazione specifica sulla veranda e sulla tettoia in legno, il diniego globale di tutte le opere esterne era privo di motivazione adeguata e contrario al principio di proporzionalità.
Garanzie partecipative
La Sezione ha ritenuto fondata anche la censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento concernente il parere della Soprintendenza.
Il preavviso di rigetto comunicato dal Comune nel 2020 non poteva sostituire la comunicazione di avvio del distinto procedimento paesaggistico, che avrebbe dovuto precedere l’emissione del parere e consentire al privato di fornire tempestivamente elementi istruttori e osservazioni.
Legittimo affidamento e proporzionalità
Il comportamento amministrativo protrattosi per oltre trent’anni aveva alimentato un affidamento qualificato nella definizione favorevole del condono. Il Comune aveva richiesto e incassato somme, comunicato che il rilascio del titolo era in corso e determinato l’indennità paesaggistica.
La Sezione ha precisato che, sebbene in materia di abusi edilizi non possa riconoscersi automaticamente un affidamento contrario alla legalità, tale principio deve essere applicato in concreto, attraverso il bilanciamento tra l’interesse pubblico al ripristino e l’affidamento generato dal comportamento protratto e contraddittorio dell’amministrazione.
L’ordine di demolizione, incidendo anche sulla copertura della vetrina dell’esercizio commerciale, avrebbe imposto un sacrificio rilevante. L’amministrazione avrebbe dovuto considerare soluzioni meno lesive, inclusa la demolizione della sola tettoia in ondulux, prospettata dal ricorrente in via subordinata.
Divieto di integrazione postuma della motivazione
La Sezione ha censurato anche il richiamo, effettuato nella fase istruttoria, al Piano Operativo entrato in vigore nel 2025 per sostenere l’insanabilità delle opere esterne.
Tale riferimento non era contenuto nella motivazione del diniego del 2021 e non poteva integrare successivamente le ragioni dell’atto impugnato. È stato quindi richiamato il principio tempus regit actum e il divieto di integrazione postuma della motivazione, anche alla luce di Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2026, n. 609.
Decisione
La Sezione ha espresso parere per l’integrale accoglimento del ricorso straordinario. Ha ritenuto illegittimi il diniego di condono n. 2629/2021 e gli atti connessi per violazione dell’articolo 32 della legge n. 47/1985, difetto assoluto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, violazione delle garanzie partecipative, proporzionalità e legittimo affidamento.
Il parere ha previsto l’annullamento del diniego e degli atti presupposti, nonché la declaratoria di efficacia del parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio del 10 luglio 2006, lasciando ferma la possibilità di prescrivere, se necessario, la rimozione della sola tettoia in ondulux.
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