Cassazione Penale, Sentenza n. 7530/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rifiutato la revoca della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini massimi. La difesa contestava l'applicazione del termine di fase e la sospensione dei termini per 'complessità del giudizio' ai sensi dell'art. 304 c.2 cod.proc.pen., sostenendo che le sospensioni non possono ricomprendere i periodi in cui non si sono tenute udienze effettive (nella specie 18 udienze in 15 mesi) e che l'aumento della metà previsto dall'art. 303 c.4 non può essere applicato indipendentemente dal numero di udienze effettivamente svolte; dedotta violazione dell'art. 303 cod.proc.pen. per mancata specifica motivazione sull'applicazione del termine di fase.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo nel frattempo la censura principale (appello contro la sentenza di condanna) perso efficacia in quanto la condanna è diventata irrevocabile e la fase esecutiva è iniziata. Sottolineata comunque la manifesta infondatezza delle censure: la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 304 c.2 produce i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, comprensiva dei periodi intercorrenti tra udienze, e ha richiamato giurisprudenza della Corte (anche Sez. U. n. 29556/2014) che estende la sospensione a tutti i termini di cui all'art. 303, con l'unico limite del termine massimo disposto dal comma 6 dell'art. 304. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e si è omessa la statuizione sulle spese a causa della prioritaria carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
Regola i termini della custodia cautelare e gli aumenti per la durata delle fasi; la Corte ha confermato che i termini vanno calcolati anche tenendo conto delle sospensioni disposte ai sensi dell'art. 304 e che il limite massimo di durata è disciplinato dal comma 6
art. 304 cod. proc. pen.
art. 304, comma 2 e comma 4 (e richiamo al comma 6 come limite)
L'ordinanza di sospensione dei termini per 'complessità del giudizio' opera per tutta la durata del giudizio, inclusi i periodi tra le udienze; il termine di riferimento per la durata della custodia può essere determinato tenendo conto di tali sospensioni, entro i limiti massimi previsti
art. 544 cod. proc. pen.
I termini sono sospesi per il periodo riservato alla stesura della motivazione delle sentenze, e tale sospensione incide sul calcolo complessivo dei termini di custodia cautelare
art. 568 cod. proc. pen.
Principio generale sulla legittimazione ad impugnare: è necessario un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione; la sopravvenuta definizione del processo principale può determinare la carenza di interesse all'impugnazione cautelare
Massime di principio
- Se il processo principale si definisce definitivamente (condanna irrevocabile e inizio esecutivo), un ricorso cautelare volto a ottenere la revoca della misura cautelare può divenire privo di interesse e quindi inammissibile
- Un'ordinanza di sospensione dei termini per complessità del giudizio ai sensi dell'art. 304 c.2 opera per l'intera durata del giudizio e comprende anche i periodi in cui non si tengono udienze
- Nella determinazione dei termini massimi di custodia cautelare vanno computate le sospensioni previste (anche quelle per stesura delle motivazioni ai sensi dell'art. 544) e resta fermo il limite massimo stabilito dall'art. 304 comma 6
- La tesi difensiva che limita la sospensione ai soli giorni effettivi di udienza è contrastata dalla giurisprudenza consolidata e difficilmente avrà successo
- Il ricorrente deve dimostrare che l'interesse alla impugnazione persiste fino alla decisione: se l'ipotesi di rimozione del pregiudizio non è più realizzabile, il ricorso è inammissibile
- Prassi consigliata: contestare tempestivamente la durata della custodia con dati precisi sulle udienze e le sospensioni, richiedere provvedimenti immediati di revoca o misure alternative mentre il procedimento principale è ancora pendente, e documentare ogni periodo di sospensione per evitare valutazioni sfavorevoli
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