Sentenza n. 4808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e imposto all’azienda sanitaria il pagamento del debito residuo derivante da decreto ingiuntivo e successiva sentenza civile
Esito
Favorevole al resistente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La controversia concerneva l’imputazione dei pagamenti parziali effettuati dall’azienda sanitaria in esecuzione di ordinativi relativi alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. L’appellante sosteneva che le somme dovessero essere imputate prima al capitale, ai sensi dell’art. 1193, comma 1, c.c., e che il creditore avesse prestato consenso implicito a tale imputazione incassando i pagamenti senza riserve o contestazioni. Deduceva inoltre che l’attesa di circa sei anni prima della proposizione del ricorso per ottemperanza avesse contribuito alla maturazione di ulteriori interessi moratori, in violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., nonché che il TAR, imputando i pagamenti prima agli interessi e poi al capitale, avesse alterato il contenuto del titolo giudiziale e violato il giudicato. La banca si opponeva all’appello, sostenendo la correttezza dell’imputazione dei pagamenti effettuata secondo l’art. 1194 c.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che, quando il debito deriva da un’unica fonte obbligatoria e coesistono capitale, interessi e spese liquidi ed esigibili, trova applicazione l’art. 1194, comma 1, c.c.: il debitore non può imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore. Tale regola si applica anche ai pagamenti parziali effettuati da una pubblica amministrazione. L’eventuale indicazione della destinazione al capitale contenuta negli ordinativi di pagamento non dimostra, da sola, il consenso del creditore, poiché gli ordinativi attengono essenzialmente al rapporto tra amministrazione e tesoriere. Neppure la mancata contestazione o l’incasso delle somme sono idonei a provare un consenso implicito se non risulta che il creditore abbia conosciuto gli ordinativi e la specifica imputazione al capitale. Nel caso concreto non era stata dimostrata tale conoscenza, sicché i pagamenti dovevano essere imputati prima agli interessi e alle spese e solo successivamente al capitale. È stata respinta anche la censura fondata sull’art. 1227, comma 2, c.c., perché mancava il presupposto dell’asserito consenso implicito del creditore. È stata infine esclusa la violazione del giudicato: il TAR si era limitato a dare esecuzione al decreto ingiuntivo e alla sentenza civile, determinando il debito residuo secondo i criteri legali di imputazione dei pagamenti, senza modificare il contenuto del titolo. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1193 c.c.
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
La facoltà del debitore di dichiarare quale debito intende soddisfare opera nei limiti stabiliti dall’art. 1194 c.c. quando il pagamento riguarda un’unica fonte obbligatoria con capitale, interessi e spese.
art. 1194, comma 1, c.c.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.
In presenza di capitale, interessi e spese liquidi ed esigibili, il pagamento parziale deve essere imputato prima agli interessi e alle spese, salvo prova del consenso del creditore a una diversa imputazione. La regola si applica anche ai pagamenti effettuati da una pubblica amministrazione.
art. 1195 c.c.
In mancanza della dichiarazione del debitore, la scelta dell’imputazione può spettare al creditore; la sentenza lo richiama nell’ambito della ricostruzione dei criteri di imputazione dei pagamenti.
art. 1227, comma 2, c.c.
La censura relativa al concorso colposo del creditore nella produzione del danno da ulteriori interessi è infondata quando manca la prova del presupposto, ossia l’accettazione implicita dell’imputazione dei pagamenti al capitale.
art. 231 d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi secondo la disciplina richiamata fino all’effettivo soddisfacimento; il giudice dell’ottemperanza deve determinare il debito residuo rispettando tale titolo e i criteri legali di imputazione dei pagamenti.
Massime di principio
- Quando un debito deriva da un’unica fonte obbligatoria e il pagamento parziale riguarda simultaneamente capitale, interessi e spese liquidi ed esigibili, il debitore non può imputare la somma al capitale anziché agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, ai sensi dell’art. 1194, comma 1, c.c.
- La regola dell’imputazione prioritaria agli interessi e alle spese si applica anche ai pagamenti parziali effettuati da una pubblica amministrazione.
- L’indicazione, contenuta in un ordinativo di pagamento della pubblica amministrazione, della destinazione della somma al capitale non prova di per sé il consenso del creditore a una diversa imputazione, poiché occorre dimostrare che l’ordinativo e la relativa imputazione siano stati portati a conoscenza del creditore.
- La mancata contestazione o l’incasso del pagamento non valgono come consenso implicito a imputare la somma al capitale se non è provata la conoscenza, da parte del creditore, della specifica imputazione operata dal debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza, la determinazione del debito residuo mediante applicazione dei criteri legali di imputazione dei pagamenti non modifica né viola il giudicato civile, quando si limita a dare esecuzione al contenuto del titolo e agli interessi da esso riconosciuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →