Sentenza n. 783/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sperlonga sull’esposto e sull’istanza proposti dai ricorrenti rispettivamente il 16 agosto 2017 e il 30 dicembre 2017, nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Sperlonga sull’esposto del 16 agosto 2017 e sull’istanza del 30 dicembre 2017, limitatamente alla domanda risarcitoria residua
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sperlonga sull’esposto e sull’istanza presentati nel 2017, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Con sentenza non definitiva del 31 ottobre 2018 n. 545, il TAR aveva accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e disposto la separata trattazione della domanda risarcitoria con rito ordinario. Nel prosieguo del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato, con atto depositato il 19 maggio 2026, di non avere più interesse alla definizione della domanda di risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda risarcitoria residua, rilevando che i ricorrenti avevano espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La precedente sentenza non definitiva aveva già definito favorevolmente la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio; la sentenza in esame definisce quindi la sola controversia risarcitoria rimasta pendente. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della controversia.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della domanda determina l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante la pronuncia.
- Quando una sentenza non definitiva ha già deciso una domanda e disposto la separata trattazione di un’altra domanda, la successiva pronuncia può limitarsi a definire la domanda residua, senza riaprire le questioni già decise.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della domanda risarcitoria comporta l’improcedibilità della relativa controversia, anche se il giudizio era stato originariamente proposto congiuntamente a una domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio.
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